@Ducale
Il conduttore non viene per visitare la tua città, ma per un’esigenza più pressante, quella di assistere un parente infermo e, a tale esigenza limitata nel tempo, non rispondono i contratti per finalità esclusivamente turistiche, bensì i contratti di natura transitoria, art.5, co.1 della legge 431 che il legislatore del 1998 ha voluto separare da quelli turistici.
Conseguentemente tutti gli obblighi di natura amministrativa previsti dalla Regione Abruzzo (vedo che scrivi da Chieti) vengono a cadere: niente SUAP per comunicare l’inizio della locazione di “Appartamenti mobiliati per uso turistico” (art.32 LR 75/1995), niente codice identificativo regionale, niente rilevazione statistica dei movimenti turistici, niente imposta di soggiorno né tantomeno modello 21 (non si è in presenza di struttura ricettiva prevista nel Regolamento di Chieti).
Rimangono in piedi solo le disposizioni della legge nazionale art.109 TULPS che, alla luce dell’interpretazione autentica fornita dall’art.19-bis del DL 113/2018, onera chiunque alloggi persone con contratti di natura locatizia infra-mensili (tipico è il caso della locazione breve turistica, ma dal 2017 anche le locazioni transitorie possono essere “locazioni brevi”) ad effettuare le comunicazioni delle presenze attraverso il portale “AlloggiatiWeb”.
A Chieti nel 2019 è stato siglato un nuovo accordo che, in base al d.m. 16 gennaio 2017, prevede transitori brevi a canone libero (cedolarizzabili al 21%) e lunghi a canone conncordato (cedolarizzabili al 10%).
Ai contratti transitori di qualunque durata, art.5, co.1 della legge 431 del 1998 è applicabile il requisito formale di cui al quarto comma dell’art.1 (forma scritta), requisito definitivamente chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nel 2015.
Dovrai utilizzare unicamente il contratto-tipo allegato B) al d.m. citato e, poiché il contratto è motivato sulla base di un’esigenza temporanea della durata fino a 30 giorni del conduttore individuata nell’accordo locale (necessità di cure o assistenza a familiari in un Comune diverso da quello di residenza e non confinante con esso), dovrai enunciarla all’art.2 scegliendo l’opzione indicata dalla lettera A), ma senza necessità alcuna di allegare documentazione probante detta esigenza e supporto e asseverazione (allegato F) da parte delle associazioni sindacali dei proprietari e degli inquilini firmatarie dell’accordo.