L'art. 27 della Legge 392/78 dice, tra l'altro:
".......... Se è convenuta una durata inferiore o non è convenuta alcuna durata, la locazione si intende pattuita per la durata rispettivamente prevista nei commi precedenti (6 o 9 anni).
Il contratto di locazione può essere stipulato per un periodo più breve qualora l’attività esercitata o da esercitare nell’immobile abbia, per sua natura, carattere transitorio. ....".
Se leggi le numerose sentenze al riguardo noti che per poter stipulare un contratto transitorio debbono verificarsi contemporaneamente delle particolari condizioni oggettive (la certezza della durata legata a un particolare evento o condizione o scopo) e soggettive (la volontà assoluta della parte conduttrice).
Tali elementi debbono essere certi, indicati tassativamente nel contratto e pertanto immediatamente ed oggettivamente verificabili. Qualora tali elementi non siano certi, oppure decadano, il contratto viene ricondotto ex-lege alle durate minime previste dallo stesso art. 27.