Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
In verità ogni amministatore viene nominato con mandato a termine. La carica dura counque e solo 1 anno.
Qualora, in presenza di Condominio minimo, un Giudice provveda ad una nomina giudiziaria la stessa non potrà che essere per il limitato tempo necessario alla sistemazione del contenzioso/problema...altrimenti a che pro la norma che prevede obbligo di amministratore solo oltre gli 8 proprietari? (prima 4)

In tema di condominio cosiddetto minimo il tribunale può nominare, stante l’inerzia dell’organo deliberativo, un amministratore giudiziario ad acta conferendogli mandato a commissionare l’esecuzione di opere manutentive straordinarie ed urgenti (finalizzate, nel caso di specie, al ripristino delle strutture portanti comuni gravemente compromesse) e munendolo di autonomi poteri perché agisca svincolato dall’assemblea e dai compartecipanti”


Tribunale di Foggia, 30.10.2000

Ad acta non mi risulta sinonimo di sine die
 
O

Ollj

Ospite
Altra ipotesi quella indicata in sentenza.
il tribunale può nominare,
Può, non significa deve
Lì è l'ordinanza del Giudice a disporre un limite funzionale e quindi a stabilire un suo incarico ad acta (così come sarebbe stato nel suo potere di non disporre nomina alcuna in caso di non necessità)
Ripeto: ove il Giudice nominasse l'amministratore, la nomina non sarà mai a tempo (stante prorogatio); solo il giudice potrà disporre diversamente e dovrà avvenire in modo espresso
 
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Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Pacifico il può piuttosto che il deve (infatti mai usato il verbo dovere).
Per il resto mi pare un "paradosso" stante il non obbligo di amministratore nelle piccole realtà una imposizione che cloni in toto le disposizioni che Legge prevede specificatamente oltre una certa soglia.
Soglie peraltro aumentate con la riforma 2013/2014
 

clery

Membro Attivo
Proprietario Casa
Grazie !! :fiore: Vi ringrazio del vivace dibattito che per me è fonte di ispirazione.
Quando mi riferisco alle "vecchie plastiche" naturalmente non entro in casa sua ma mi riferisco espressamente alle parti comuni, scale, cantine, ecc. che chiunque abbia accesso allo stabile potrebbe utilizzare e magari restare folgorato, io mi sento un po' responsabile. Stessa cosa per il cornicione, non sta crollando ma se aspettiamo che cada in testa a qualche passante ...
Anche se fosse solo per un anno ma mettesse a posto: regolamento di condominio, contatore elettrico e impianto parti comuni e cornicione. Però mi chiedo essendo i millesimi 500 e 500 come raggiungere una maggioranza?
Mi pongo anch'io il problema del domani ma a questo punto non potrebbe entrare il meccanismo classico dei condomini: convocazione per conferma amministratore, alla prima i miei 500 millesimi non basteranno ma alle successive magari si.
Buona giornata :)
 
O

Ollj

Ospite
Nessun paradosso dato che é la legge che dispone in tal senso:

Art.1105 Cc
1. Tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere nell' amministrazione della cosa comune.
2. Per gli atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro quote, sono obbligatorie per la minoranza dissenziente.
3. Per la validità delle deliberazioni della maggioranza si richiede che tutti i partecipanti siano stati preventivamente informati dell' oggetto della deliberazione.
4. Se non si prendono i provvedimenti necessari per l' amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all' autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore

E per l'appunto il Giudice deciderà, se necessario, anche nominando un amministratore che sarà tale e senza limite di mandato (salvo non altrimenti disposto nell'ordinanza di nomina)
La riforma non ha toccato l'impianto dell'art.1105 Cc e si è limitata a disporre diversamente quanto al limite minimo in tema "nomina dell' amministratore" imposto all'Assemblea dei condòmini (ma non di certo ad un Giudice), disciplina applicabile a condizione che la compagine condominiale sia regolarmente amministrata (cosa che non avviene invece nel caso di specie, cui si applica per l'appunto l'art.1105 Cc)
 
Ultima modifica di un moderatore:

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Però mi chiedo essendo i millesimi 500 e 500 come raggiungere una maggioranza?

Se il Giudice nomina un amministratore "ad acta" significa che ha già valutato quali siano i problemi da risolvere e le azioni da attuare (di fatto l'amministratore agirebbe su mandato del Giudice "ignorando" il vlaore dei proprietari)

il meccanismo classico dei condomini: convocazione per conferma amministratore, alla prima i miei 500 millesimi non basteranno ma alle successive magari si.

No...mai basterebbero perchè serve doppia maggioranza (teste+millesimi) ed essendo in 2 sareste sempre in una situazione di stallo...dove l'amministratore potrebbe rimanere solo in virtù del prorogatio imperii
Già spiegato che non condivido tale impostazione...e altri avvocati hanno identica "veduta":

L'amministratore del piccolo condominio
 
O

Ollj

Ospite
Prescindendo dalle mie disquisizioni accademiche.
Si ricorra alla volontaria giurisdizione e si chieda al Giudice di far eseguire almeno le opere necessarie per mettere in sicurezza il Condominio; il Giudice non dovrebbe rigettare tal richiesta (ovviamente sarà da dimostrare la necessità delle opere: questo forse il tallone d'Achille)
 
O

Ollj

Ospite
Ha ragione @Dimaraz: impossibile ricorrere ex art.1105 Cc ed ottenere un amministratore che non sia ad acta.
La mia lettura è eccessiva ed in contrasto con l'art.1129 Cc. Corretta l'impostazione del legale di clery che sempre potrà ricorrere ad un provvedimento ad hoc ex 1105 Cc (ove ve ne fossero le condizioni di necessità)
Mi scuso con @clery a cui rimarrà come unica soluzione ricorrere al Giudice solo per conseguire un intervento specifico e limitato (con tutti gli annessi e connessi quanto ad inutilità di ciò per una soluzione definitiva della vicenda)
Saluti.
 

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