basty

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Nel caso di variazione di alcune condizioni contrattuali di un contratto di locazione registrato, tali variazioni come devono essere registrate? Con quale importo d'imposta?
a) Obbligatoriamente presso l'ufficio dove è stato registrato il contratto originario?
b) Telematicamente come atto privato con la recente nuova procedura?
c) Con RLI? Non credo.

d) Quanto è l'imposta?
 

uva

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variazione di alcune condizioni contrattuali
Se non si tratta di variazioni relative a locatore/conduttore/canone, la registrazione all'Agenzia delle Entrate non è obbligatoria ma necessaria per conferire data certa.

Ne abbiamo parlato qui:
 

Clematide

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Nel caso di variazione di alcune condizioni contrattuali di un contratto di locazione registrato, tali variazioni come devono essere registrate? Con quale importo d'imposta?
a) Obbligatoriamente presso l'ufficio dove è stato registrato il contratto originario?
b) Telematicamente come atto privato con la recente nuova procedura?
c) Con RLI? Non credo.
d) Quanto è l'imposta?


Nel caso in cui i contraenti decidano di modificare alcune condizioni contrattuali di un convenzione locativa già registrata, devono portare in registrazione l’atto di modifica (in ogni tipo di contratto di locazione dovrebbe essere inserita una clausola del tipo “Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo e non può essere provata se non mediante atto scritto”) in duplice copia, debitamente bollato, presentando il modello “69” (in luogo del modello RLI) e copia dell’avvenuto versamento dell’imposta di registro in misura fissa (67 euro), mediante modello di pagamento F24 (in luogo del modello di pagamento F24 Elide): la modifica o integrazione va presentata all’ufficio presso il quale è stato registrato il contratto di locazione.

Nel caso venga prevista una riduzione del canone di locazione (esente da imposte di registro e bollo, salvo il caso in cui il canone, dopo la registrazione dell’accordo per l’intera durata del contratto, venga riportato al valore originario: cfr. risposta 16.1 della circolare 12/2016)) o un aumento (soggetto ad imposte di registro e bollo), la comunicazione di variazione del canone va effettuata mediante il modello “RLI": la rinegoziazione del canone va presentata all’ufficio presso il quale è stato registrato il contratto di locazione.

Nel caso in cui le parti nella stessa scrittura privata decidano di rinegoziare il canone di locazione in aumento (“Tipologia di regime” della Sez. II = “3”) e, contestualmente, modificare altre condizioni inizialmente pattuite, operativamente occorrerà procedere in due step: il primo con il modello di registrazione “RLI” e il modello di pagamento F24 Elide (cod. trib. “1500”), il secondo con il modello di registrazione “69” e il modello di pagamento F24 (cod. trib. “1550”): tale fattispecie non prevede l’utilizzo di unico modello di registrazione e di pagamento.

La locazione è un pozzo di bronci, di triboli che rodono lenti. Non la si affronta con casualità. E’ fatta di pupille pestate da stranianti osservanze. E’ seminata di sudicie carte ficcate dentro cassetti a marcire con altre carte. Ma è anche fatta di tempo da aprire con qualcuno che non si conosce, di sguardi persi nel vuoto, di voglia di smettere e di ricominciare.
 

uva

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in ogni tipo di contratto di locazione dovrebbe essere inserita una clausola del tipo “Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo e non può essere provata se non mediante atto scritto”
E' una clausola che scrivo in ogni contratto di locazione.
Ma non impone di registrare all'Agenzia delle Entrate l'atto scritto di variazione.

devono portare in registrazione l’atto di modifica
In base a quale norma è obbligatorio registrare all'Ag. Entrate l'atto di modifica?
Ritengo che la registrazione sia facoltativa quando non riguarda variazioni del canone né dei contraenti.
E' utile per conferire data certa a quell'atto.
Per cui io lo registro col mod. 69 presso l'Ufficio territoriale dove venne registrato il contratto pagando imposta di registro e bollo, anche se secondo me non è obbligatorio.
 

uva

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