00luna

Membro Ordinario
Proprietario Casa
ciao
nel mio condominio formato da 6 palazzine ci sono oltre 10 balconi con veranda, in più un attico che è un vano tecnico, quindi non ha l'abitabilità ha prolungato il vano con tettoia e chiusure laterali ampliando così di circa 30-40 mq il vano.
Si stanno per avviare i lavori di ristrutturazione condominiale che comprende tutte le palazzine e il cortile circostante, alcuni condomini hanno fatto notare questa cosa ma senza riscontro.
Premetto che non sono state rifatte le tabelle cosa che invece abbiamo chiesto anche questo senza riscontro.
Come possiamo opporci a questo abuso?
La revisione delle tabelle prima che inizino i lavori o durante porterebbe sicuramente un risparmio economico per ognuno oltre al fatto che rimane per le spese ordinarie.
Molti condomini sono d'accordo e possiamo raccogliere le firme, ma avremmo bisogno di un abbozzo della lettera da scrivere all'amministratore.
Inoltre ci sono delle spese che sembrano eccessive o inutili e vorremmo eliminarle ma L'AMMINISTRATORE NON INTENDE RIFARE I CONTEGGI.
L'altra cosa più assurda è che le spese dei lavori sono state suddivise per millesimi e non per singola palazzina (considerando che i lavori necessari si differenziano da palazzina a palazzina) l'unica cosa che li accomuna è la pitturazione, mentre i lavori di elementi danneggiati ad esempio nel mio palazzo sono quasi inesistenti.
Quale articolo di legge possiamo mensionare per estrapolare voci dei lavori con cifre eccessive?
Grazie
 

raflomb

Membro Assiduo
La riforma del condominio (legge 220/2012) interviene sull'articolo 69 delle Disposizioni di attuazione del Codice civile, recuperando e precisando alcuni concetti già espressi dalla recente giurisprudenza di Cassazione. Non solo: introduce assolute novità in tema di legittimazione passiva nel giudizio che uno o più condomini possono avviare per chiedere la rettifica o la modifica delle tabelle millesimali.
Sotto il primo profilo viene confermato che i millesimi contenuti nella relativa tabella possono essere rettificati o modificati in qualsiasi momentocon il consenso unanime di tutti i partecipanti al condominio. È richiesta invece la sola metà del valore dell'edifico e la maggioranza degli intervenuti in assemblea quando i millesimi risultano essere frutto di un semplice errore oppure quando, a seguito di modifiche apportate alle singole unità immobiliari, vuoi per eseguite sopraelevazioni e vuoi per incrementi delle superfici ovvero per incrementi o diminuzioni delle singole unità immobiliari, viene ad alterarsi per più di un quinto il valore proporzionare delle unità immobiliari, anche se limitatamente a quella di un solo condomino. Questa percentuale del 20 per cento, espressa dalla Cassazione, ora è legge.
Viene in tal modo eliminato ogni dubbio interpretativo del principio dettato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, che con ben due note pronunce (n.18477/10 e n.18478/10) aveva apparentemente lasciato intendere che per la revisione delle tabelle millesimali sarebbe stato sufficiente la maggioranza di cui all'art. 1136, comma 2° del Codice civile: anche secondo la nuova normativa, non serve l'unanimità ma solo quando la rettifica o la modifica sono conseguenza di un errore oppure quando, a seguito di interventi eseguiti dal condomino, si è alterato per più del venti per cento il valore proporzionale anche di una sola unità immobiliare. Solo in questi casi l'assemblea può decidere con la maggioranza favorevole degli intervenuti all'assemblea e almeno la metà del valore millesimali.
I costi necessari per la formazione della nuova tabella millesimale, recita espressamente il nuovo testo di legge, vengono posti a carico esclusivo di coloro che hanno dato causa alla variazione, per esempio utilizzando il sottotetto come abitazione. Gli errori rilevanti ai fini della revisione sono quelli obbiettivamente verificabili (come la divergenza di estensione della superficie o la diversità di piano), restando di conseguenza esclusa la rilevanza dei criteri soggettivi, quali possono essere quelli di ordine estetico.
IL SUPERCONDOMINIO
Nel caso di un supercondominio (intendendosi per esso un complesso caratterizzato da più edifici strutturalmente autonomi ma aventi alcuni servizi in comune: per es. portierato, viali di accesso, giardino) si devono predisporre due tabelle: una riferita al valore di ogni singolo edificio in rapporto all'intero complesso degli edifici, ed una propria di ciascun edificio (Cass. 16/2/1966, n. 1206).
Nel supercondominio nel quale ogni anno vengano edificate nuove costruzioni sull'area comune, le tabelle millesimali andrebbero aggiornate via via che i nuovi edifici vengono ultimati, con i rispettivi proprietari tenuti, da questo momento, al pagamento dei contributi condominiali. Durante il periodo di costruzione, invece, se a causa dei lavori si provoca l'occupazione o l'usura di parti condominiali (per es. strade, piazzali), si può concordare con i proprietari delle costruzioni precedentemente ultimate il pagamento di una somma a questo titolo, eventualmente affidandone la quantificazione a un tecnico designato dalle parti.
 

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