Gregorio Albisani

Membro Attivo
Professionista
Grazie Avvocato Albisani per le soluzioni prospettate.
Non so se il Regolamento Contrattuale sia stato trascritto ( non ne ho traccia ) ma e' comunque citato nel rogito , e quindi come facciamo ad integrarlo ( modificandolo) con la soluzione da Lei citata nella seconda proposta ?
In mancanza del 100% per la modifica del Regolamento contrattuale ,allegato ai rogiti di acquisto ,in cui si parla di Manutenzione ordinaria del tetto a cura del condomino sottostante ( mentre nel Rogito vengono indicate come parti comuni ....., i tetti ,,... ) , Lei ritiene che una dichiarazione sottoscritta dai Condomini ,possa manlevare tutti gli altri Condomini in caso di incidente occorso per salite sul tetto da parte degli stessi proprietari di casa o da imprese per lavori da loro commissionati .
Mi scuso per occuparLe del tempo in questo periodo ma la quasi totalità dei Condomini sono disposti a sottoscrivere la modifica al Regolamento Contrattuale mentre due o tre ( e sono quelli che abitualmente salgono personalemente per sistemare tegole o i camini ) non vogliono fare alcunchè di modifiche.

Auguro a Lei e tutti i Suoi Cari i miei più cordiali Auguri di buone feste.
Buonasera, la ringrazio molto per gli auguri che ricambio a mia volta.

Per quanto riguarda la trascrizione del regolamento può chiedere conferma all'amministratore (se presente), al Notaio che le fece il rogito di acquisto dell'immobile, oppure può incaricare un professionista per fare delle visure.

Per il resto, in estrema sintesi, con le informazioni attualmente fornite, posso dirle che:
1) per la modifica del regolamento qualora si incida sui diritti dei singoli condòmini sia sulle proprietà esclusive che sui beni comuni (specie qualora si comprimano le facoltà del singolo) è necessaria l'unanimità. Viceversa se il regolamento si limita a disciplinare l'uso dei beni comuni è sufficiente che venga approvato con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio, e questo sia per la prima approvazione che per la modifica;
2) a mio avviso, se nel regolamento voleste inserire l'obbligo di manleva a favore del Condominio per qualsiasi danno conseguente ai lavori eseguiti dal singolo condòmino senza rispettare un determinato iter, sarebbe necessaria l'approvazione all'unanimità;
3) viceversa se intendete modificare il regolamento specificando semplicemente "che ciascun condòmino qualora intenda commissionare lavori di qualsiasi genere sulle singole porzioni della copertura delle villette, è tenuto a comunicarlo all'assemblea, sottoporre un progetto, ottenere il beneplacito e permettere la verifica dei lavori eseguiti anche al Condominio" ritengo non sia necessaria l'unanimità e sia quindi sufficiente che la modifica al regolamento venga approvata con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell'articolo 1136 codice civile;
4) in tal caso, per far sì che il regolamento venga rispettato, potrebbe essere inserita un'apposita sanzione in base all'art. 70 delle disposizioni di attuazione al Codice civile. Detta norma prevede che, per l'ipotesi di infrazione del regolamento, l'assemblea possa stabilire a titolo di sanzione il pagamento di una somma fino ad Euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad Euro 800. In caso di infrazione commessa da parte di un condòmino, l'irrogazione della sanzione viene deliberata dall'assemblea con le maggioranze di cui all'art. 1136, comma 2, c.c. La somma viene poi devoluta al fondo di cui l'amministratore dispone per le spese ordinarie. Si tratta quindi di uno strumento molto utile che consente all'assemblea di attuare legalmente una forma di "autotutela" nei confronti di quanti non rispettino il regolamento;
5) inoltre, in linea generale, tenga presente che nel caso di esecuzione di lavori di manutenzione su falde di copertura esistenti sussiste l'obbligo di installazione della linea vita, ossia un dispositivo fisso di protezione al quale gli operai possono agganciarsi con un cavo di sicurezza che li protegga in caso di caduta accidentale. Si tratta di un obbligo previsto sia a livello nazionale dall’art. 115, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, sia dalla gran parte delle Regioni (non so dove si trovi l'immobile per cui scrive, però, ad esempio, in Toscana abbiamo una norma ad hoc). Questo aspetto credo sia di grande importanza e personalmente, se ritiene vi sia il pericolo di accessi al tetto da parte di condòmini 'imprudenti' cercherei di portare in assemblea il voto sull'installazione della linea vita.

Se ritiene che vi siano le maggioranze per procedere sulla falsariga di quanto suggerito ai punti 3 e 4 e volesse una consulenza specifica (che potrei fornire solo esaminando la documentazione rilevante), mi può scrivere in privato (io non ho ancora questa funzione abilitata) oppure può cercare i miei contatti sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Firenze.
 

Gregorio Albisani

Membro Attivo
Professionista
Si verificano infiltrazioni non vedo come il condominio possa essere ritenuto responsabile dei danni cagionati ai condomini sottostanti. Sarebbe come dire che periodicamente l'amministratore del condominio debba mandare un tecnico di fiducia sia per verificare lo stato di conservazione del lastrico solare ad uso esclusivo di un condomino e sia per controllare che questo condomino effettui manutenzioni programmate sul lastrico stesso.
Buonasera, la ringrazio anzitutto per la risposta che offre uno spunto utile per confrontarsi, tra l'altro su casi di frequente verificazione.

Debbo però dissentire dalla sua opinione: anche se il lastrico è di uso esclusivo di un singolo condòmino (che quindi è certamente tenuto in prima battuta ad effettuare la manutenzione) nel caso costui non provveda ai lavori di manutenzione e si verifichino danni (tipicamente le infiltrazioni da pioggia) il Condominio ne è corresponsabile.
Questo naturalmente salvo casi specifici del tutto peculiari.

La Cassazione di norma ritiene che siccome il lastrico solare, ancorché in uso esclusivo ad un singolo, svolge la funzione di copertura dell’intero edificio (o porzione di esso) ciò impone all’amministratore l’adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni (art. 1130, primo comma, n. 4 c.c.) e all’assemblea dei condomini di provvedere alle opere di manutenzione straordinaria (art. 1135, primo comma, n. 4 c.c.).

Capisco che si tratti di principi un po' 'contro-intuitivi' però questo è l'orientamento assolutamente prevalente e consolidato.
Nel caso lei sia un Collega le consiglio la lettura di Cass. SS.UU. n. 9449/2016, Cass. n. 3229/2017, Cass. n. 16741/2021 e Cass. n. 516/2022.

L'art. 1126, c.c., da lei richiamato, nel caso di danni derivanti dal lastrico di uso esclusivo di un condòmino non vale poi ad escludere la corresponsabilità del Condominio.
La norma in tale scenario riguarda la ripartizione interna tra condòmini e Condominio delle spese necessarie per le riparazioni, ma non la responsabilità verso terzi che, anche se riguarda un singolo condòmino danneggiato, mantiene una struttura solidale ex art. 2055 cc, nei suoi confronti.

Detto altrimenti: il danneggiato si può rivolgere indifferentemente al Condominio o al singolo condòmino titolare dell'uso esclusivo del lastrico e chiedere il risarcimento integrale dei danni. Poi il Condominio chiederà il rimborso della quota di 1/3 dei danni al condòmino che ha l'uso esclusivo del lastrico facendo valere l'art. 1126 c.c.

Spero di essermi spiegato e le auguro buona serata ;)
 

vittorievic

Membro Senior
Proprietario Casa
Nel caso lei sia un Collega
non lo sono, tuttavia frequento come Consulente Tecnico il tribunale civile e nelle mie esperienze lavorative non mi è mai capitato in casi simili di vedere il condominio condannato a pagare i danni cagionati da infiltrazioni provenienti dal lastrico solare di proprietà o in uso esclusivo. Questo perché sono stati gli stessi avvocati che, più sbrigativamente, hanno tirato in ballo l' art. 1126 del c.c. .
Poi il Condominio chiederà il rimborso della quota di 1/3 dei danni al condòmino che ha l'uso esclusivo del lastrico facendo valere l'art. 1126 c.c.
Il Condominio non è una banca che anticipa somme che possono essere ingenti (tra l'altro potrebbe intervenire il risarcimento della assicurazione condominiale); a fronte di un fatto del genere emetterà i bollettini direttamente così come lei ha scritto e pagherà i danneggiati quando avrà riscosso il dovuto.
 

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