C/3 – LABORATORI PER ARTI E MESTIERI.
Anche quando sono costituiti da diversi tipi di costruzione, come, ad esempio, una falegnameria con tettoia per deposito legnami o dei locali utilizzati per la lavorazione artigianale del marmo; caseifici, forni da pane, macelli e molini di scarsa importanza economica e quando occupano comuni locali suscettibili di diversa destinazione ordinaria senza radicali trasformazioni ed anche non presentano le caratteristiche richieste dall’art. 10 della legge, senza tener conto dell’entità del reddito dell’industria in essi locali esercitata; officine per la riparazione di autoveicoli; impianti per lavaggio autovetture, se dotati di attrezzature semplici e, quindi, con esclusione di impianti fissi nei locali; le porzioni di stazioni di servizio adibite ad autofficine e/o autolavaggio chiuso, con idonea attrezzatura e relativa area asservita; tutti quei locali nei quali gli artigiani (p.e. i fabbri, falegnami, ecc.) provvedono alla lavorazione e trasformazione di semilavorati, in prodotti finiti. Questi locali adibiti a laboratori artigianali sono normalmente ubicati in periferia o nel corpo della città e solo eccezionalmente in località centrali.
Di regola non hanno gli adattamenti delle botteghe per la vendita, sebbene talvolta l’artigiano lavori non soltanto per commissione ma anche per la vendita diretta al pubblico.