Ennio Alessandro Rossi

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Se era ed è scontato che le donazioni "dirette" (e cioè quelle stipulate con atto notarile, nel quale si esplicita la volontà del donante di beneficiare il donatario), siano soggette ( ex art. 563) ad azione di riduzione/restituzione entro 20 anni dalla donazione o 10 anni dalla data di apertura della successione (salvo opposizione) , scontato non era per le cosiddette donazioni "indirette", e cioè per tutti quegli atti che hanno la "sostanza" della donazione senza averne la forma: i casi classici sono quelli del genitore che paga il prezzo di un acquisto immobiliare intestato al figlio o quello della "vendita" a prezzo "vile" (Tizio "vende" a Caio, per il prezzo di 1, un bene che vale 100, con ciò realizzandosi evidentemente una donazione per il valore di 99).

Il caso è stato oggetto di recente pronuncia Giurisprudenziale: L'immobile oggetto di donazione "indiretta", se è stato venduto dal donatario, non può essere chiesto in restituzione dal legittimario del donante che subito la violazione della propria quota di legittima.

E' quanto stabilito dalla Cassazione nella sentenza n. 11496 del 12 maggio 2010 che, priva di precedenti, costituisce un punto di riferimento nella complessa materia della circolazione dei beni oggetto di donazione.

La sentenza citata si colloca nel solco di quanto alcuni studiosi da tempo vanno sostenendo. Per questi l'azione di restituzione delle donazioni "dirette" non può essere considerata esperibile anche verso le donazioni "indirette" dato che , se l'acquirente di un dato immobile può ben risalire alla cronistoria tramite i registri immobiliari che vi è stata una donazione "diretta", non è sempre possibile invece accertare l'avvenuta stipula di una donazione "indiretta"
 

StLegaleDeValeriRoma

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Interessante decisione della Cassazione che mi riservo di approfondire per alcuni procedimenti in corso a Roma.
Comunque, con riserva di esaminare con attenzione il principio enucleato dei giudici di piazza Cavour, le azioni di riduzione dei legittimari pretermessi devono essere attentamente vagliate dal legale nei presupposti di diritto e questa pronuncia del giudice di legittimità era opportuna.
Avv. Luigi De Valeri
 

giuseppina fogli

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Guardiano;20864 ha scritto:
Mi domandavo se la donazione indiretta può essere esercitata a scomputo di una eredità? o nel caso specifico può essere rifiutata la liquidazione della propria quota di legittima a seguito del decesso di un genitore adducendo che un immobile acquistato in vita dal padre deve essere detratto dalla liquidazione della quota spettante?
 

giuseppina fogli

Nuovo Iscritto
StLegaleDeValeriRoma;20883 ha scritto:
Interessante decisione della Cassazione che mi riservo di approfondire per alcuni procedimenti in corso a Roma.
Comunque, con riserva di esaminare con attenzione il principio enucleato dei giudici di piazza Cavour, le azioni di riduzione dei legittimari pretermessi devono essere attentamente vagliate dal legale nei presupposti di diritto e questa pronuncia del giudice di legittimità era opportuna.
Avv. Luigi De Valeri

quindi se vendo l'alloggio acquistatomi con una donazione indiretta da mio padre quando era in vita, anche se frutto di un accordo che prevedeva in cambio del mio mantenimento quale figlia di genitori divorziati una liquidazione una tantum comparabile all'acquisto di detto immobile, io posso evitare di restituire l'equivalente dell'immobile, così come esigono i miei coeredi, in sede di liquidazione della mia quota di legittima a seguito del decesso di mio padre??
 

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