Se era ed è scontato che le donazioni "dirette" (e cioè quelle stipulate con atto notarile, nel quale si esplicita la volontà del donante di beneficiare il donatario), siano soggette ( ex art. 563) ad azione di riduzione/restituzione entro 20 anni dalla donazione o 10 anni dalla data di apertura della successione (salvo opposizione) , scontato non era per le cosiddette donazioni "indirette", e cioè per tutti quegli atti che hanno la "sostanza" della donazione senza averne la forma: i casi classici sono quelli del genitore che paga il prezzo di un acquisto immobiliare intestato al figlio o quello della "vendita" a prezzo "vile" (Tizio "vende" a Caio, per il prezzo di 1, un bene che vale 100, con ciò realizzandosi evidentemente una donazione per il valore di 99).
Il caso è stato oggetto di recente pronuncia Giurisprudenziale: L'immobile oggetto di donazione "indiretta", se è stato venduto dal donatario, non può essere chiesto in restituzione dal legittimario del donante che subito la violazione della propria quota di legittima.
E' quanto stabilito dalla Cassazione nella sentenza n. 11496 del 12 maggio 2010 che, priva di precedenti, costituisce un punto di riferimento nella complessa materia della circolazione dei beni oggetto di donazione.
La sentenza citata si colloca nel solco di quanto alcuni studiosi da tempo vanno sostenendo. Per questi l'azione di restituzione delle donazioni "dirette" non può essere considerata esperibile anche verso le donazioni "indirette" dato che , se l'acquirente di un dato immobile può ben risalire alla cronistoria tramite i registri immobiliari che vi è stata una donazione "diretta", non è sempre possibile invece accertare l'avvenuta stipula di una donazione "indiretta"
Il caso è stato oggetto di recente pronuncia Giurisprudenziale: L'immobile oggetto di donazione "indiretta", se è stato venduto dal donatario, non può essere chiesto in restituzione dal legittimario del donante che subito la violazione della propria quota di legittima.
E' quanto stabilito dalla Cassazione nella sentenza n. 11496 del 12 maggio 2010 che, priva di precedenti, costituisce un punto di riferimento nella complessa materia della circolazione dei beni oggetto di donazione.
La sentenza citata si colloca nel solco di quanto alcuni studiosi da tempo vanno sostenendo. Per questi l'azione di restituzione delle donazioni "dirette" non può essere considerata esperibile anche verso le donazioni "indirette" dato che , se l'acquirente di un dato immobile può ben risalire alla cronistoria tramite i registri immobiliari che vi è stata una donazione "diretta", non è sempre possibile invece accertare l'avvenuta stipula di una donazione "indiretta"