francesco ferrotty

Membro Attivo
Proprietario Casa
Le locazioni commerciali sono regolate dalla legge 392/1978 (artt. 27 e seguenti), a cui ti devi adeguare. Piuttosto di commettere errori è opportuno che ti rivolgi ad un consulente esperto in materia.
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l'inquilino del deposito, che A GIORNI dovrebbe registrare il suo rinnovo di 6 anni, ha diritto a rimanere 6 anni ancora? oppure vale che, non poteva essere più di un quinquennio " la sua permanenza all'interno del deposito ?.
quando entrerò come locatore (per Agenzia Delle Entrate) come acquisisco questo diritto nei confronti del conduttore?.

TU SEI UN CONSULENTE ?

Francesco
 

francesco ferrotty

Membro Attivo
Proprietario Casa
l'avvocato inquilino, settimana prossima, insieme a me, andremo all'Agenzia Delle Entrate.

L'avvocato inquilino registrerà il rinnovo del contratto esistente, ed io il subentro nel contratto registrato.
scade ad aprile 2024 quindi da disdettare 6 mesi prima.
non ho alternative
Francesco
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
vale che, non poteva essere più di un quinquennio " la sua permanenza all'interno del deposito ?.
Anche per le locazioni commerciali dovrebbe valere la regola: non più di un quinquennio dalla cessazione dell'usufrutto.

Però, come mi pare di aver detto in post precedenti, potrebbe esserci il problema dell'indennità di avviamento a cui il conduttore ha diritto nel caso in cui gli viene negato il rinnovo del contratto (se nell'immobile esercita un'attività a contatto col pubblico).

Quindi occorre capire se l'attività svolta comporta il diritto all'indennità e, in caso positivo, se tale diritto viene meno per la regola del quinquennio.

Per risolvere i dubbi inerenti la locazione commerciale consiglierei appunto di rivolgersi ad un consulente del ramo, per non commettere errori!
 

francesco ferrotty

Membro Attivo
Proprietario Casa
Buongiorno,
oggi finalmente ho concluso le pratiche dei tre subentri dei contratti d'affitto all'agenzia delle Entrate.
in precedenza erano state aggiornate le registrazioni dei contratti e fatte da ogni inquilino.
in più: dopo aver ricevuto la risposta dall'ex Amministratore di sostegno oggi curatore dell'eredità dell'ex usufruttuaria, la richiesta di alcuni documenti che (secondo me avrebbe dovuto occuparsene lui) permetteranno di avanzare la richiesta "istanza" di storno dei canoni d'affitto "incassati e non dovuti" che per aver lavorato male come Amm. di sostegno sono stati versati nel conto dell'assistita per mancanza di tempestiva comunicazione agli inquilini.
documenti prodotti : copia rogito originale, cf. d.i unione della proprietà.
ho aggiunto copia cartacea dei bonifici fatti dagli inquilini dei mesi non dovuti
cosi evitiamo di perdere tempo
aggiorno lo stato delle cose tra qualche giorno

DOMANDA:
se un inquilino ha versato una cauzione all'usufruttuaria che oggi è defunta,
CHI RIMBORSA LA CAUZIONE al conduttore?
io subentro come proprietario e non sono un erede,
la richiesta della cauzione la deve richiedere al curatore dell'eredità l'inquilino CONDUTTORE?
io che subentro non ho ricevuto quella cauzione e secondo me va richiesta e trasferita dal curatore dell'eredità al mio cc, per poterla a sua volta (fine locazione) restituire al conduttore.
grazie Francesco
 

francesco ferrotty

Membro Attivo
Proprietario Casa
anche qui ci sono complicazioni ma siamo certamente andati avanti grazie alle Vostre indicazioni.
devo avere scritto troppe cose e confuse.
inquilino (laboratorio) contratto aziendale : ha versato 3 mesi di cauzione

quindi solo l'inquilino con contratto aziendale 6+6 ha versato una cauzione 6 anni fa
alla usufruttuaria (non proprietaria).
quindi un contratto tra : USUFRUTTUARIA E INQUILINO A CONOSCENZA DELL'USUFRUTTO.
CHI DEVE RESTITUIRE LA CAUZIONE ?
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
quindi un contratto tra : USUFRUTTUARIA E INQUILINO A CONOSCENZA DELL'USUFRUTTO.
CHI DEVE RESTITUIRE LA CAUZIONE ?
l'usufruttuario è nel pieno diritto di affittare il bene sul quale ha l'usufrutto.
Alla morte dell'usufruttuario il contratto d'affitto prosegue fino alla scadenza con il pieno proprietario o con il nuovo proprietario .
Se il contratto finisce prima, per volere dell'inquilino, la cauzione gli va restituita dai parenti dell'usufruttuaria ed in mancanza dei parenti dall' amministratore dell'usufruttuaria che amministrava gli affitti (perchè in sostanza è un debito dell'usufruttuaria nei confronti dell'inquilino). Chi ha venduto la proprietà ricongiunta dell'appartamento, con in atto il contratto di affitto, doveva scalare dal prezzo di vendita l'importo della cauzione che l'inquilino aveva versato a suo tempo più gli interessi in modo che il nuovo proprietario potesse restituire i soldi all'inquilino uscente al momento della cessazione del contratto d'affitto.
 

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