robi65

Membro Attivo
Proprietario Casa
Buongiorno,
leggo ma non so se capisco bene anche come interpretare quanto segue.

No comment sul fatto che si tratti dell'ennesima (20ma!) modifica.

L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto di dover apportare modifiche al SB con la nuova circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022, anche questa volta sul tema legato alla scadenza per le unifamiliari ma questa volta con riguardo al requisito richiesto al 30 settembre 2022 per poter procedere con la proroga al 31 dicembre 2022.

Sembrerebbe una bella giravolta, in cui il Fisco ammette che per accedere alla proroga al 31 dicembre 2022 fa fede solo il 30% dei lavori realizzati e non il loro pagamento.

Chiedo al forum, che ne pensa, se chi come me, in unifamiliare, ha fatto lavori con Cilas, lavori eseguiti da DL, per il 30% (forse anche più) entro 30 settembre ma non li ha pagati, abbandonando per incertezze e sconforto la possibilita di scontarli con SB, ne abbia forse, e invece, ancora diritto, proseguendo comunque i lavori.

Grazie



 
Ultima modifica:

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto di dover apportare modifiche al SB con la nuova circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022

Agenzia delle Entrate non ha il potere di modificare Leggi o Decreti e le Circolari servono unicamente a fornire una guida su come la stessa interpreta le norme.

Nello specifico nessun "professionista" degno di tal nome poteva ritenere che quel 30% potesse essere avvalorato dal "semplice" pagamento di tale somma rispetto alla spesa appaltata.

Tradotto: un acconto non ha mai valso come prova ...sempre servito che si fossero eseguiti lavori "materiali" o quantomeno consegnato beni per tale importo.

Quindi, nello specifico di quanto racconti, non vedo impedimento al proseguire con i lavori da portare a termine e saldare entro fine questo anno.

(salvo improbabili proroghe, accadimenti...o giravolte).
 

robi65

Membro Attivo
Proprietario Casa
Agenzia delle Entrate non ha il potere di modificare Leggi o Decreti e le Circolari servono unicamente a fornire una guida su come la stessa interpreta le norme.

Nello specifico nessun "professionista" degno di tal nome poteva ritenere che quel 30% potesse essere avvalorato dal "semplice" pagamento di tale somma rispetto alla spesa appaltata.

Tradotto: un acconto non ha mai valso come prova ...sempre servito che si fossero eseguiti lavori "materiali" o quantomeno consegnato beni per tale importo.

Quindi, nello specifico di quanto racconti, non vedo impedimento al proseguire con i lavori da portare a termine e saldare entro fine questo anno.

(salvo improbabili proroghe, accadimenti...o giravolte).
La tua opinione mi conforta per quanto pensavo.

A tuo parere il professionista assevererà ora per allora il 30%?
 

Sjlvia

Membro Attivo
Proprietario Casa
Sembrerebbe una bella giravolta, in cui il Fisco ammette che per accedere alla proroga al 31 dicembre 2022 fa fede solo il 30% dei lavori realizzati e non il loro pagamento
E' vero che la circolare dell'Agenzia delle Entrate è stata tardiva nel suo chiarimento, ma è anche vero che la normativa si è sempre riferita a lavori eseguiti, non pagati:

Per gli interventi effettuati su unità immobiliari […], la detrazione del 110 % spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo [.....]

Purtroppo credo che diverse persone, e diversi tecnici, abbiano dato un'interpretazione errata.

A tuo parere il professionista assevererà ora per allora il 30%?
Non ti so rispondere, devi sentire il tuo tecnico se è possibile.
Ti riporto però un estratto di un articolo trovato in internet:
link
ttps://www.anit.it/superbonus-lavori-al-30-al-30-settembre-facciamo-chiarezza/

Come si dimostra il raggiungimento del 30%? ...
Il legislatore non dà indicazioni su questo aspetto e quindi ogni professionista è libero di scegliere come procedere. Segnaliamo, però, che la Commissione consultiva per il monitoraggio del Consiglio Superiore del Lavori Pubblici, su indicazione della Rete Professioni Tecniche, ha fornito il seguente suggerimento:

“Il direttore dei lavori […] redigerà un’apposita dichiarazione basata su idonea documentazione probatoria (a titolo esemplificativo: Libretto delle Misure, Stato d’Avanzamento Lavori, rilievo fotografico della consistenza dei lavori, copia di bolle e/o fatture, ecc.), da tenere a disposizione di un eventuale richiesta degli organi di controllo e che dovrà essere allegata alla documentazione finale.

La Commissione raccomanda la redazione di tale dichiarazione non appena acquisita la documentazione ed effettuate le verifiche necessarie. Allo scopo di garantire la previsione normativa è opportuno che la dichiarazione medesima, con i relativi allegati, venga trasmessa tempestivamente via PEC o raccomandata al committente e all’impresa.”
 

robi65

Membro Attivo
Proprietario Casa
correggo il link, per un errore di digitazione:
Sì grazie per la precisione, ho seguito
Quindi ad oggi nulla di pagato entro il 30 sett.u.s., nulla di spedito dei documenti indicati, con Pec avendoli in quella fase, certo l'Ing nella suo archivio/ disponibilità, e in quella fase essendosi..diciamo un po' rassegnati.
Mi chiedo se appunto saranno validi per la detrazione.
 

robi65

Membro Attivo
Proprietario Casa
Ci sono lavori fatti non agevolati SB
Se nel computo del 30% “possono” essere compresi anche i lavori non agevolati dal Superbonus forse ci siamo
 

Sjlvia

Membro Attivo
Proprietario Casa
Ci sono lavori fatti non agevolati SB
Se nel computo del 30% “possono” essere compresi anche i lavori non agevolati dal Superbonus forse ci siamo
Si parla di "intervento complessivo", quindi dovrebbe comprendere tutte le opere.

Dal sito dell'Agenzia delle Entrate, area tematica "Superbonus 110%" sezione "Faq":
Si chiede conferma che per il calcolo del 30% dei lavori complessivi, soglia che permette alla persona fisica di sostenere spese detraibili al 110% nelle unità unifamiliari ai sensi dell’articolo 119 D.L. n. 34/2020, tale percentuale vada “commisurata all'intervento complessivamente considerato” (risposta ad interpello n. 791/2021) comprendendo, quindi, non solo tutti gli interventi programmati al 110%, ma anche quelli a diverse percentuali di detrazione (es. spese di ristrutturazione detraibili al 50%). Vanno comprese anche le spese per interventi non agevolati?
La risposta ad interpello n. 791/2021 citata nel quesito si riferisce all’ applicazione del comma 8-bis dell’articolo 119 del decreto rilancio, nella formulazione vigente al 31 dicembre 2021, riferito all’ampliamento temporale dell’agevolazione in taluni casi specifici. In particolare, la disposizione pro tempre vigente stabiliva che le persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa o di arti e professioni, potevano fruire del Superbonus con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Ciò a condizione, tuttavia, che al 30 giugno di tale anno fossero stati effettuati almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo. In tale contesto è stato, pertanto, precisato che, stante la formulazione della norma, la predetta percentuale andava commisurata all'intervento complessivamente considerato e non solo ai lavori ammessi al Superbonus. Tale criterio si ritiene valido anche con riferimento alle nuove disposizioni contenute nel citato comma 8-bis dell’articolo 119 del decreto Rilancio, come sostituito dalla legge di bilancio 2021.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Le Ultime Discussioni

Alto