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Ollj
Ospite
Letta Cassazione 109/2016, ma non trovato quanto indicata nell'articolo citato da @happysmileone (e convengo con la censura svolta da Dimaraz su certa stampa..)
La Massima 109/2016 non afferma che affittacamete e B&B possano essere vietati da un semplice Regolamento di Condomnio, bensì si limita a non cassare la sentenza del Tribunale limitatamente alle censure sollevate: come il Tribunale abbia correttamente interpretato il Regolamento Condominiale ex art.1362 Cc = il Tribunale ha ben compreso il senso letterale del Regolamento di Condominio che vieta per l'appunto l'attività in discussione.
Alla Suprema Corte non è stata sollevata alcuna censura quanto alla sussistenza o meno di una disposizione contrattuale e quindi sulla legittimità o meno del Regolamento di Condominio; fosse stato fatto la Corte si sarebbe pronunciata (ma non le fu chiesto ed anche la Suprema Corte non si esprime mai ultra petitum) e, come rammentato correttamente da Dimaraz, probabilmente lo avrebbe fatto riaffermando la posizione più volte adottata a tal riguardo:
facoltà dei regolamenti condominiali contrattuali, di prevedere limitazioni alle destinazioni d'uso delle parti private; ma che tali limitazioni devono essere specificatamente ed analiticamente espresse, non potendo desumere in via interpretativa alcuna limitazione aggiuntiva.
Come mai ciò non è avvenuto? Si possono fare solo delle ipotesi:
1) hanno sbagliato gli avvocati di parte: inutilmente percorsa la strada interpretativa del Regolamento di Condominio, hanno tralasciata l'unica opportunità a disposizione: evidenziare come la disposizione del Regolamento di Condominio non fosse contrattuale.
2) non hanno errato i legali di parte, perchè ben a conoscenza del carattere contrattuale della disposizione del Regolamento di Condominio, già erano certi della legittimità di tal divieto; ergo, come ultimo tentativo, hanno esperito quello interpretativo = dimostrare che il Regolamento andava interpretato in modo diverso da come apparisse ad una prima ed immediata lettura e che nello stesso non si vietasse in alcun modo l'attività in oggetto, ma tutt' altro
Propendo per la 2) ipotesi: ci hanno provato, non si sà mai che un Giudice ci caschi....
Ed abbiamo così ripristinato, dando a Cesare quello che è di Cesare, anche la logicità delle scelte operate dalla Cassazione (che questa volta non si è contraddetta)
Saluti
La Massima 109/2016 non afferma che affittacamete e B&B possano essere vietati da un semplice Regolamento di Condomnio, bensì si limita a non cassare la sentenza del Tribunale limitatamente alle censure sollevate: come il Tribunale abbia correttamente interpretato il Regolamento Condominiale ex art.1362 Cc = il Tribunale ha ben compreso il senso letterale del Regolamento di Condominio che vieta per l'appunto l'attività in discussione.
Alla Suprema Corte non è stata sollevata alcuna censura quanto alla sussistenza o meno di una disposizione contrattuale e quindi sulla legittimità o meno del Regolamento di Condominio; fosse stato fatto la Corte si sarebbe pronunciata (ma non le fu chiesto ed anche la Suprema Corte non si esprime mai ultra petitum) e, come rammentato correttamente da Dimaraz, probabilmente lo avrebbe fatto riaffermando la posizione più volte adottata a tal riguardo:
facoltà dei regolamenti condominiali contrattuali, di prevedere limitazioni alle destinazioni d'uso delle parti private; ma che tali limitazioni devono essere specificatamente ed analiticamente espresse, non potendo desumere in via interpretativa alcuna limitazione aggiuntiva.
Come mai ciò non è avvenuto? Si possono fare solo delle ipotesi:
1) hanno sbagliato gli avvocati di parte: inutilmente percorsa la strada interpretativa del Regolamento di Condominio, hanno tralasciata l'unica opportunità a disposizione: evidenziare come la disposizione del Regolamento di Condominio non fosse contrattuale.
2) non hanno errato i legali di parte, perchè ben a conoscenza del carattere contrattuale della disposizione del Regolamento di Condominio, già erano certi della legittimità di tal divieto; ergo, come ultimo tentativo, hanno esperito quello interpretativo = dimostrare che il Regolamento andava interpretato in modo diverso da come apparisse ad una prima ed immediata lettura e che nello stesso non si vietasse in alcun modo l'attività in oggetto, ma tutt' altro
Propendo per la 2) ipotesi: ci hanno provato, non si sà mai che un Giudice ci caschi....
Ed abbiamo così ripristinato, dando a Cesare quello che è di Cesare, anche la logicità delle scelte operate dalla Cassazione (che questa volta non si è contraddetta)
Saluti