gaghi

Membro Attivo
Proprietario Casa
Salve a tutti.
Negli ultimi cinque anni ho dato in locazione il mio appartamento con cedolare secca. A Maggio scade il contratto (3+2) e stavo per rinnovarlo per altri due anni facendo il modello RLI ma... quasi non riesco neanche a scriverlo... l'inquilino è improvvisamente venuto a mancare (che Dio lo abbia in Gloria). Rimasto pietrificato da una decina di giorni (e per una serie di problemi personali ) mi accingo a rifare un nuovo contratto con la compagna che da qualche anno abitava con lui (non erano sposati) e che mi ha espresso la volontà di voler continuare ad abitare nell'appartamento con cui ha condiviso tanti ricordi.
Secondo voi a quale professionista mi devo rivolgere per stipulare questo nuovo contratto visto che non conosco la sua compagna, devo chiudere anche il contratto precedente, devo essere consigliato su quale tipologia di contratto è meglio e , non ultimo, il precedente inquilino mi lascia un debito verso il condominio di circa 800 euro?
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
mi accingo a rifare un nuovo contratto con la compagna che da qualche anno abitava con lui
La convivente more uxorio succede nel contratto esistente. Basta comunicare con Mod. RLI il subentro. Indicando il codice 6 nella casella "Adempimenti successivi" e il codice 1 nella casella "Tipologia di subentro". Successivamente, si comunicherà con altro Mod. RLI la proroga biennale.
il precedente inquilino mi lascia un debito verso il condominio
Il debito è nei tuoi confronti. La convivente, subentrando nel contratto, ne risponderà.
 
Ultima modifica:

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
non conosco la sua compagna
Concordo con quanto scritto da @Nemesis e aggiungo che io come locatore mi informerei sulla situazione lavorativa e sui redditi della compagna dell'inquilino deceduto.
La signora ha certamente diritto a succedere nel contratto di locazione in quanto convivente del conduttore.
Ma se il suo reddito e/o patrimonio non le permettessero di far fronte ai pagamenti (incluso il debito per le spese condominiali a cui accenni) potrebbe essere utile la presenza di un garante.
 

mapeit

Membro Senior
Proprietario Casa
e , non ultimo, il precedente inquilino mi lascia un debito verso il condominio di circa 800 euro?
Il debito verso il condominio non è dell'inquilino mancato o della sua convivente, ma è tuo. Sei tu e solo tu che rispondi verso il condominio del mancato pagamento delle spese. Le spese condominiali le paga il proprietario all'amministrazione e poi si fa rimborsare la parte di sua spettanza dal conduttore. Ogni accordo contrario non ti esime, per legge, dal doverne rispondere. Per il resto, vale quanto già detto dagli altri intervenuti.
 

gaghi

Membro Attivo
Proprietario Casa
La convivente more uxorio succede nel contratto esistente.

Il debito è nei tuoi confronti. La convivente, subentrando nel contratto, ne risponderà.
Subentra anche se non è sposata con l'inquilino e nel contratto precedente non viene menzionata ? (di fatto la loro relazione è più recente).

In quanto alla caparra del precedente contratto (800 euro) cosa dovrei fare?
 

gaghi

Membro Attivo
Proprietario Casa
Ma se il suo reddito e/o patrimonio non le permettessero di far fronte ai pagamenti (incluso il debito per le spese condominiali a cui accenni) potrebbe essere utile la presenza di un garante.
Mi chiedo chi potrà mai fare da garante se è una straniera sola?
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
Subentra anche se non è sposata
Una sentenza della Corte Costituzionale (n. 404 del 1988) tutela anche il convivente more uxorio.
Probabilmente la signora può dimostrare la convivenza col conduttore avendo la residenza anagrafica in quella casa da prima del decesso.

chi potrà mai fare da garante se è una straniera sola
Il garante può essere un/a amico/a, purché dimostri di avere redditi e/o patrimonio che permettano di pagare il dovuto in caso di morosità dell'inquilina.

Ti sei informato se quella signora lavora e ha dei redditi?
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
è una straniera
Se è una cittadina extracomunitaria e subentra nel contratto di locazione, ricordati di presentare all'Autorità di Pubblica Sicurezza la comunicazione di cessione fabbricato.
E' meglio controllare che abbia il permesso di soggiorno in corso di validità.

(Suppongo che la comunicazione non sia stata fatta quando la signora ha iniziato a convivere col conduttore ora deceduto).

 

gaghi

Membro Attivo
Proprietario Casa
La convivente more uxorio succede nel contratto esistente. Basta comunicare con Mod. RLI il subentro. Indicando il codice 6 nella casella "Adempimenti successivi" e il codice 1 nella casella "Tipologia di subentro". Successivamente, si comunicherà con altro Mod. RLI la proroga biennale.

Il debito è nei tuoi confronti. La convivente, subentrando nel contratto, ne risponderà.
Gentile Nemesis,
per dei miei problemi personali non ho potuto occuparmi del contratto di locazione. Adesso riprendo in mano la faccenda.
L'inquilina mi chiede di rifare il contratto ex novo a nome suo; Se può restare valido il precedente contratto come Lei afferma ( more uxorio ) mi chiedo perché lo vuole a nome suo? Gli procura dei vantaggi o può creare a me dei problemi su futuri pagamenti? Sono io che vedo del marcio? Mi spiego meglio: se con un contratto ex novo a nome suo un giorno decide di non pagare o non riesce a far fronte ai pagamenti, sarà più difficile per me sfrattarla (con tutte le spese che ci sarebbero) e lei ne è consapevole? E se invece prolungassi il contratto ( more uxorio ) sarà più semplice per me o mi sbaglio? Lei cosa mi consiglia?
Perché di questa persona comincio a non fidarmi per nienta; Mi sembra molto furba e scaltra e ha un'avvocato, presso la quale svolge dei lavori domestici, che la guida, a quanto ho capito.
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
mi chiedo perché lo vuole a nome suo?
Probabilmente per motivi inerenti la durata del contratto.

Se ora rinnovi quello in essere, la proroga è di un biennio.
Alla scadenza del quale tu potrai evitare successivi rinnovi, inviandole regolare disdetta osservando il preavviso di 6 mesi, senza necessità di alcuna motivazione.

Se invece stipulate un nuovo contratto 3 + 2, alla scadenza del triennio potrai disdirlo solo se ricorrerà uno dei motivi tassativamente elencati nell'art. 3, c. 1 l. 431/1998.
 

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