Dal mio punto di vista l’immobile permutato con tua sorella non rientra nella comunione coniugale, perché la permuta è avvenuta cedendo un bene personale, e non un bene in comunione.
Diciamo che sarebbe stato saggio, per evitare qualsiasi problema, inserire nell’atto di permuta l’assenso del tuo coniuge a ritenere anche la parte ceduta da tua sorella come bene personale, poiché acquisita in cambio di bene personale.
 
Franci ma all'epoca la moglie non c'era non è un bene o donazione avvenuta dopo il matrimonio
Ma la permuta è successiva: e gli acquisti di immobili in regime di comunione possono essere conflittuali, se non si specifica a rogito l’appartenenza ad uno solo dei due, cioè a quello che ci ha messo i soldi o un bene personale.
 
Dic questo perché l'atto scambio/donazione è avvenuto dopo il matrimonio? e anche nel caso che io mi compri un'auto dando la vecchia in permuta diventa un problema o non si applica la regola perché è un bene di consumo?
 
Non bisogna ritenere di essere nel giusto ma averne la certezza è la risposta al quesito la da:
(CODICE CIVILE-art. 179)
Art. 179.


((Beni personali.))

((Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali
del coniuge:
a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era
proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di
godimento;
b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di
donazione o successione, quando nell'atto di liberalità' o nel
testamento non e' specificato che essi sono attribuiti alla
comunione.
 
Infatti. Il problema me lo hanno posto sulla permuta che comunque deriva da una donazione. Ripeto. C'è chi dice una cosa e chi un'altra. E parliamo di notai e avvocati.
 

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