paolo chimenti

Nuovo Iscritto
sono un gestore di un bar in affitto da circa 21 anni pagando sempre regolarmente le rate ed essendo tutto ben registrato,con i vari contratti che si susseguono negli anni ciascuno di 6 anni,adesso purtroppo per motivi di scarso reddito sono costretto a chiudere,ma il contratto scadrà ad agosto 2011,volevo sapere se posso chiedere la buonuscita e se si se devo aspettare per forza ad agosto e come? grazie...
paolo (trapani)
 

maidealista

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Solo se è il locatore che non ti rinnova il contratto.

Legge 392/78 :
Art.34. (Indennità per la perdita dell'avviamento).In caso di cessazione del rapporto di locazione relativo agli immobili di cui all'articolo 27, che non sia dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore o a una delle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , il conduttore ha diritto, per le attività indicate ai numeri 1) e 2) dell'articolo 27, ad una indennità pari a 18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto; per le attività alberghiere l'indennità è pari a 21 mensilità. Il conduttore ha diritto ad una ulteriore indennità pari all'importo di quelle rispettivamente sopra previste qualora l'immobile venga, da chiunque, adibito all'esercizio della stessa attività o di attività incluse nella medesima tabella merceologica che siano affini a quella già esercitata dal conduttore uscente ed ove il nuovo esercizio venga iniziato entro un anno dalla cessazione del precedente. L'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile è condizionata dall'avvenuta corresponsione dell'indennità di cui al primo comma. L'indennità di cui al secondo comma deve essere corrisposta all'inizio del nuovo esercizio. Nel giudizio relativo alla spettanza ed alla determinazione dell'indennità per la perdita dell'avviamento, le parti hanno l'onere di quantificare specificatamente la entità della somma reclamata o offerta e la corresponsione dell'importo indicato dal conduttore, o, in difetto, offerto dal locatore o comunque risultante dalla sentenza di primo grado, consente, salvo conguaglio all'esito del giudizio, l'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile.

:daccordo:
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
In caso di cessazione del rapporto di locazione relativo agli immobili di cui all'articolo 27, che non sia dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore o a una delle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

rectius: Nel caso, se è Lei che recede dal contratto non ha diritto ad alcuna "buonauscita " (tecnicamente si dice: Indennità per la perdita di avviamento"

Con sei mesi di preavviso Lei (per gravi motivi e la cessazione di attività è fra questi ) puo' recedere dal contratto . Per cui invi raccomandata entro fine febbraio , in tal senso. Diversamente (veda comunque bene cosa c'è scritto ) rischia che il contratto si proroghi automaticamente
 

adimecasa

Membro Storico
Professionista
se lasci l'immobile di tua spontanea volontà non ti spetta la buona uscita per qualsiasi motivo, sempre che il contratto sia scaduto altrimenti potresti pagare la pigione fino alla fine del contratto, solo se ci sono gravi motivi puoi lasciarlo senza penali ciao adimecasa;):daccordo:
 

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