maidealista

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Probabilmente tuo padre ha un diritto reale di abitazione.

Il diritto reale di abitazione è un diritto reale minore di godimento su cosa altrui, disciplinato, insieme al diritto reale di uso dagli articoli 1021 e seguenti del Codice Civile.

Il diritto reale di abitazione è ancora più circoscritto del diritto di uso: ha per oggetto una casa e consiste nel diritto di abitarla limitatamente ai bisogni del titolare del diritto e della sua famiglia.

La disciplina codicistica non consente di cedere il diritto in parola ad altri o di dare la casa gravata in locazione.

Il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza coniugale, spetta anche, in caso di morte di uno dei coniugi, al coniuge superstite, ed essendo considerato un legato "ex lege", si acquisisce immediatamente al momento dell'apertura della successione ereditaria.

Nota a parte merita invece l'assegnazione della casa coniugale, a seguito di separazione dei coniugi, al coniuge affidatario della prole minore o - dopo le modifiche introdotte dalla Legge 8 febbraio 2006, n. 54 - in caso di affidamento condiviso, al coniuge con il quale la prole minore stabilisce la propria residenza abituale. Tale fattispecie, infatti, non integra in capo al coniuge assegnatario un diritto reale di abitazione, ma solo un diritto di natura personale, in quanto disposta unicamente nell'interesse della prole (Cass. Civ., Sez. V, sent. 6192/2007).
 

DX27

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Proprietario Casa
ma con questo diritto reale di abitazione, puo senza il mio consenso far nettere la residenza ad altre persone nell'appartamento?
 

GianfrancoElly

Membro Attivo
Proprietario Casa
Per quanto riguarda l'abitare in quella casa credo che tuo padre possa invitare chiunque. Forse potresti chiedere un affitto per il 25% di tua proprietà (bisogna sentire un avvocato). Per quanto riguarda la sua parte tuo padre può venderla a chi vuole. Se muore e lascia in eredità la sua parte bisogna verificare che ciò non superi la parte di legittima, sul totale dell'eredità, che ti spetta per legge
 

acquirente

Nuovo Iscritto
ma allora io che diritti ho sull'appartamento (proprietaria al 25%), se non posso decidere chi e chi non puo viverci? io non stipulato nessun contratto di usufrutto o di locazione.
Possibile che non posso fare niente per impedire che godino della mia proprietà?

fino a che tuo padre vive non puoi fare niente. puoi solo andare a vivere anche tu nell'appartamento insieme a tuo padre ed alla sua compagna essendo una comproprieta'. ma immagino sarebbe una vitaccia per tutti voi.
dopo la morte di tuo padre, se vuoi dare fastidio alla convivente di tuo padre se le ha lasciato in eredita' una quota
puoi pretendere legalmente di vivere anche tu nell'appartamento dal momento che sei proprietaria di una quota che ti deriva dalla morte di tua madre.
alla morte di tuo padre hai diritto alla legittima di legge che si aggiungera' alla quota gia' di tua proprieta'.
tuo padre puo' comunque destinare una quota della casa a chi vuole lui anche alla sua convivente per cui in questo caso, per quote diverse sarete proprietari dello stesso immobile.
se invece tuo padre dovesse fare una donazione della casa alla sua convivente dovresti rivolgerti, dopo la sua morte, ad un avvocato per far rispettare la tua quota di legittima. ricordati che le donazioni sono delle brutte faccende per chi le riceve se qualcuno poi fa causa.
in tutti questi casi l'unica possibilita' che ti rimane e' vendere giudizialmente.
nel caso tuo padre non facesse niente di tutto questo, la casa andrebbe solo a te che sei l'unica legittima erede.
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
In sintesi
Se il papa' si sposasse e non facesse testamento il suo 75% andrebbe cosi in successione :
Coniuge: 50% eredità + diritto abitazione; Figlio unico o figli : 50% eredità
In tal caso pertanto si dovrà affrontare anche la questione del diritto di abitazione del coniuge, questione che meriterebbe un approfondimento a parte

Se invece il papa’ non si sposasse e facesse testamento a Lei spetterebbe comunque il 50% del 75% (legittima) per cui nella peggiore delle ipotesi Lei si ritroverebbe con il 62,5% ( 25%+ 37,5%) e la compagna di sua papa’ con il 37,5%:

Se il papà non si sposasse e NON facesse testamento (o il testamento impugnato per incapacità fosse annullato) a Lei spetterà l’intero 75%
 

andreina

Membro Attivo
A me pare che, nel caso in cui ci siano dei comproprietari e uno di questi voglia vendere la sua quota, l'altro (o gli altri) abbiano diritto di prelazione nella vendita.
Ovviamente devi essere disposta a pagare (per il 75%) quello che tuo padre prenderebbe dalla convivente.
In ogni caso, se tu non vendi la tua parte e lei acquista la parte di tuo padre, credo che tu possa esigere un canone di locazione per la parte che ti compete.
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Nell'ipotesi che il padre cedesse o donasse la casa alla convivente senza sposarsi, fatte salve le riserve opportunamente sollevate da coloro che mi hanno preceduto ( impugnazione di atto simulato; impugnazione della donazione) , la situazione di fatto verificatasi (proprietà 75% compagna, 25% a chi ha posto il quesito) imporrebbe l' opportunità dello scioglimento della comunione : Di cio' tratta il codice civile all'
Art. 1111. Scioglimento della comunione.
Ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento della comunione; l'autorità giudiziaria può stabilire una congrua dilazione, in ogni caso non superiore a cinque anni, se l'immediato scioglimento può pregiudicare gli interessi degli altri.
Il patto di rimanere in comunione per un tempo non maggiore di dieci anni è valido e ha effetto anche per gli aventi causa dai partecipanti. Se è stato stipulato per un termine maggiore, questo si riduce a dieci anni.
Se gravi circostanze lo richiedono, l'autorità giudiziaria può ordinare lo scioglimento della comunione prima del tempo convenuto.

Diritto di prelazione : visto il rimando dell' Art. 1116 ( Alla divisione delle cose comuni si applicano le norme sulla divisione dell'eredità, in quanto non siano in contrasto con quelle sopra stabilite) nel caso si applicherebbe l'
Art. 732. Diritto di prelazione.
Il coerede (ndr: leggi comproprietario) che vuol alienare a un estraneo la sua quota o parte di essa, deve notificare la proposta di alienazione, indicandone il prezzo, agli altri coeredi (ndr: leggi comproprietari) i quali hanno diritto di prelazione. Questo diritto deve essere esercitato nel termine di due mesi dall'ultima delle notificazioni. In mancanza della notificazione, i coeredi (i comproprietari) hanno diritto di riscattare la quota dall'acquirente e da ogni successivo avente causa, finché dura lo stato di comunione .
...omissis ....
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
RETTIFICO SCUSANDOMI: LE NORME SULLA PRELAZIONE EREDITARIA NON SI APPLICANO ALLA COMUNIONE ORDINARIA:
L' articolo 1116 c.c. prevede l’ applicazione delle norme pertinenti al diritto successorio solo se non contrastanti con quelle relative alla comunione ordinaria, orbene vista l’ esistenza dell’ art. 1103 c.c., che assicura ai comunisti, al contrario dei coeredi, la libera disponibilità della propria quota, non si può sostenere che l’ art. 732 c.c. possa essere applicato efficacemente alle comunioni ordinarie.

Art. 1103.
Disposizione della quota.
Ciascun partecipante può disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota.
Per le ipoteche costituite da uno dei partecipanti si osservano le disposizioni contenute nel capo IV del titolo III del libro VI.
 

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