No.
Nei contratti liberi 4 + 4 la disdetta del locatore al termine dei quadrienni (non al termine di ogni annualità contrattuale) comporta il preavviso di almeno 6 mesi.
Art. 2, c. 1, l. 431/1998:
....comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza....
Ti consiglio di leggere con attenzione ed interpretare correttamente la legge 431/1998, il D.M. 16/01/2017 e l'Accordo Territoriale vigente nel Comune dove si trovano i tuoi immobili.
La tipologia contrattuale di cui al quesito è prevista dall’art.
5 della Legge n. 431/1998 e disciplinata, nello specifico, nel D.M. n. 10774 del 30/12/2002 (Allegato F), il quale detta proprio lo schema di contenuto che le parti devono utilizzare per la redazione del contratto in questione.
E’ un contratto di tipo transitorio che può avere una durata "massima" di due anni.
Come tutti i contratti di
locazione, "il legislatore prevede la possibilità, per le parti, di sciogliersi dal vincolo", distinguendo le ipotesi in cui voglia recedere il locatore da quelle in cui voglia recedere il conduttore.
A maggior ragione rispetto ai contratti 4+4 proprio per la sua natura cioè transitoria contenga si, delle clausole predeterminate per legge ma anche delle clausole di contenuto variabile, ovvero rimesse dalla legge "alla libera e concorde determinazione delle parti": per poter rendere un parere davvero completo ed esaustivo bisognerebbe poter visionare il contenuto specifico del contratto in oggetto.
Attenzione: La legge dice che il contratto è rinnovabile per una volta soltanto, ma non che il rinnovo del contratto sia automatico alle medesime condizioni. E solo se la durata pattuita supera i limiti di legge la relativa clausola contrattuale è
nulla.
Dal sito fiscomania riporto:
Il contratto di locazione per studenti universitari ha una durata che va dai 6 ai 36 mesi. Se non succede niente alla scadenza del contratto lo stesso si rinnova automaticamente per un periodo pari alla stessa durata. Alla fine della seconda durata contrattuale il contratto si considera concluso. Qualora "una delle parti" desideri chiedere la risoluzione anticipata del contratto, questoo deve avvenire attraverso una comunicazione di disdetta, da comunicare con almeno
tre mesi di anticipo rispetto alla scadenza del contratto. Il
rinnovo del contratto prevede la comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
sul sito dell'Agenzia delle Entrate riporto:
Il locatore ha la facoltà di revocare l’opzione in ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui è stata esercitata. La revoca deve essere effettuata, con modello RLI, entro 30 giorni dalla scadenza dell’annualità precedente e comporta il versamento dell’imposta di registro, eventualmente dovuta.
No.
Nei contratti liberi 4 + 4 la disdetta del locatore al termine dei quadrienni (non al termine di ogni annualità contrattuale) comporta il preavviso di almeno 6 mesi.
Art. 2, c. 1, l. 431/1998:
....comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza....
Ti consiglio di leggere con attenzione ed interpretare correttamente la legge 431/1998, il D.M. 16/01/2017 e l'Accordo Territoriale vigente nel Comune dove si trovano i tuoi immobili.
In tema di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, l’art. 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, conferisce al locatore la facoltà di diniego di rinnovo del contratto alla prima scadenza soltanto in presenza di motivi tassativamente indicati dalla stessa norma, senza che sia richiesto che tale facoltà di diniego di rinnovo venga prevista nel contratto e senza che perciò rilevi come rinuncia implicita la mancata menzione in esso di detta facoltà di disdetta.
* Cass. civ., sez. III,16 gennaio 2013, n. 936, Cappuccio c. De Grenet.