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Sono un italiano ed intendo sposarmi con una brasiliana divorziata con 2 figli minori. Vorrei sposarmi in regime di separazione di beni in modo che in successione alla mia morte le mie proprietà in Italia restino solo ai miei nipoti italiani (ho fatto testamento),per evitare confusione e probabili conflitti nell'utilizzo degli immobili .Sembra che questo accordo in Brasile si possa fare , ma che valore ha in Italia? E' possibile per un italiano scegliere il regime patrimoniale -matrimoniale di un altro stato ?Cosa succede se poi in futuro la moglie o le figlie brasiliane si presentano in Italia con richiesta di legittima?
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Tutti i matrimoni dei cittadini italiani indipendentemente dal fatto che siano stati celebrati in Italia e all'estero vanno trascritti nei registri di stato civile in Italia.
Per quanto rigurada il matrimonio contratto all'estero se il Cittadino Italiano non dice nulla probabilmente si applica il regime patrimoniale automatico vigente in quel Paese ( che non è detto sia come da noi il regime di comunione legale)
Sull'argomento occorrerebbe stabilire se ci sono accordi bilaterali ( credo francamente di si) fra Italia e Brasile ed andarli a visionare o cercarli in Internet ( veda anche il sito del ministero degli esteri).
Sarebbe comunque opportuno che se Lei si sposasse in Brasile all'atto del matriminio dichiariaste che intendente applicare in materia quanto previsto dalla legislazione Italiana , sia come convenzione patrimoniale che come regime successorio. Sull'argomento fra l'altro sono pochi i professionisti preparati ( notai compresi) stante queste problematiche attinenti al fenomeno dell'immigrazione relativamente recente.
Le faccio un esempio per evidenziarle le complessità che potrebbero sorgere. Il ns. studio asssitette poco tempo fà un cittadino cingalese coniugato nel suo Paese; secondo la legge delo Sri Lanka , non avendo fatto diversa opzione si applicava il regime legale che nello Sri Lanka è di "separazione dei beni" Se non che approfondendo la Legge delle Sri Lanka e la convenzione con l' Italia in realtà si afferma che si apllica il regime convenzionale del luogo in cui è stabilito l'immobile e visto che l'immobile che lo stesso si accingeva a comperare era in Italia si applicava il regime legale convenzionale che da noi è la comunione dei beni; rectius , dovette partecipare anche la moglie all' atto.
Quanto sopra per significare che il problema non và sottovalutato
cordialità

Aggiunto dopo 36 minuti :

se ti speserai in Brasile salutami il mio amico Lula ( presidente della repubblica) io sono quello a sinistra con la camicia a quadrettoni
Vedi l'allegato LULA.pdf
 

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