In base al decreto legislativo n. 507/1993, i passi a raso, cioè senza taglio di marciapiede o altre opere o delimitazioni che occupino il suolo pubblico, non devono pagare la tassa, non essendo considerati passi carrabili. Di conseguenza, i proprietari non devono neanche chiedere e pagare il cartello segnalante il passo e il divieto di sosta. Tutto ciò è stato ribadito dal ministero delle Finanze con la circolare n. 43/E del 20/2/1996, ove è precisato che per i passi a raso non è dovuta la tassa, né si può imporre il cartello di divieto di sosta, in quanto "il diritto del cittadino di transitare da e verso la sua proprietà va comunque garantito". Successivamente, la tassa sui passi carrabili è stata trasformata in "canone" dall'articolo 63 del decreto legislativo n. 466/1997; di conseguenza, per i ricorsi non dovrebbe essere più competente la Commissione tributaria provinciale ma, forse, il giudice di pace, in relazione all'importo generalmente contenuto.ok.