Non conoscendo il caso specifico posso rimanere solo sul generico
Come già scritto l'intepretazione del testamento coinvolge una decisione di puro merito e non di legittimita`: non e` quindi risolvibile in questa sede .
Cosa dispone il codice ?
La nomina deve essere accettata con dichiarazione resa innanzi al Tribunale competente, articolo 702, comma 1, Codice civile; . il giudice puo` assegnare al nominato esecutore un termine per questa accettazione, articolo 702, comma 3, Codice civile; . il giudice puo` consentire una proroga (oltre l'anno dall'accettazione dell'incarico) del possesso dei beni ereditari, articolo 703, comma 3, Codice civile; . l'alienazione di beni ereditari, ove necessaria, deve essere autorizzata dal giudice, articolo 703, comma 4, Codice civile; . il giudice decide in caso di disaccordo tra piu` esecutori, articolo 708, Codice civile; . il giudice puo` rimuovere l'esecutore, articolo 710, Codice civile.
Tenendo conto che la carica non promana dall'autorita` giudiziaria, e che il patrimonio ereditario entra normalmente nella titolarita` degli eredi anche in presenza dell'esecutore, e` a quelli, ed ai legatari, che l'esecutore deve rendere il conto ex articolo 709, Codice civile; soggetti nei confronti dei quali e`responsabile per i danni verificatisi per sua colpa, ex articolo 709, comma 2, Codice civile.
In sintesi : consiglio all'esecutore di farsi assistere da un legale in particolar modo se le somme da ripartire sono elevate.