macar75it

Nuovo Iscritto
sono proprietario di un immobile locato con contratto 3+2 e già rinnovato tacitamente (dopo la proroga di diritto biennale) per altri 3 anni.
il contratto scadrà a novembre 2014. da ultimo mio figlio si trova nella necessità di andare ad abitare nell'immobile. posso comunicare il recesso anticipato con preavviso di 6 mesi per necessità abitativa ex art. 59 l 392/1978 in modo da avere libero l'immobile tra 6 mesi?grazie!!
 

mapeit

Membro Senior
Proprietario Casa
Art. 2 comma 5 della Legge 431/98.
5. I contratti di locazione stipulati ai sensi del comma 3 non
possono avere durata inferiore ai tre anni, ad eccezione di quelli di
cui all'articolo 5. Alla prima scadenza del contratto, ove le parti
non concordino sul rinnovo del medesimo, il contratto e' prorogato di
diritto per due anni fatta salva la facolta' di disdetta da parte del
locatore che intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo
stesso le opere di cui all'articolo 3, ovvero vendere l'immobile alle
condizioni e con le modalita' di cui al medesimo articolo 3. Alla
scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna delle parti ha
diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o
per la rinuncia al rinnovo del contratto comunicando la propria
intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno
sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione il
contratto e' rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.


Hai diritto a non rinnovare il contratto anche senza giustificarlo. Basta inviare una raccomandata che specifica le tue intenzioni almeno sei mesi prima della scadenza.
 

macar75it

Nuovo Iscritto
il problema è che dopo la proroga biennale, il contratto si è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni..quindi posso solo aspettare la nuova scadenza??
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Sì. Devi dare la disdetta per la prossima scadenza contrattuale.
P.S.: quei contratti sono normati dagli artt. 2 e 3 della legge n. 431/98. L'art. 59 della legge n. 392/78 non si applica, poiché disciplinava solo, e transitoriamente, i contratti in corso (soggetti o no a proroga) all'entrata in vigore di quella legge.
 

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