M

margheritabella

Ospite
si è rivolta ad un patronato che le ha suggerito di pagare quanto effettivamente dichiarato e richiedendomi il rimborso degli importi versati 'in nero'....
A me sembra che con questa richiesta il patronato voglia provare l'effettiva esistenza del nero per poi denunciarti ai sensi della legge citata da Jerry 48! Forse non hanno altre prove!Prima di rimborsare gli importi versati in nero rivolgiti ad un bravo legale esperto in materia!
 

oriapa

Membro Attivo
Proprietario Casa
Preciso che il contratto è stato regolarmente registrato, ma con un canone inferiore (importo 'concordato' in base alle vigenti regole) e scadrà in aprile 2013..... ??!!
Quindi che prospettive ho per 'pararmi le spalle'?
Grazie e
Buona giornata.
 
M

margheritabella

Ospite
Ora, poiché il contratto è un 3(+2) con 1° scadenza il 30/04/2013, vorrei sapere se mi conviene inviare A/R informarla che non intendo rinnovarglielo, oppure metterlo immediatemente in vendita, sapendo che non può avvalersi del diritto di prelazione,
Alla prima scadenza dei 3 anni la disdetta deve essere motivata e il diritto di prelazione c'è!
Art. 3.
(Disdetta del contratto da parte del locatore).

1. Alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 e alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi:
a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado;
b) quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilità;
c) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune;
d) quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori;
e) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso;
f) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo;
g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui agli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
 

oriapa

Membro Attivo
Proprietario Casa
Mi sà che non ho molte speranze....sono proprietaria di altri 4 appartamenti nello stesso palazzo... Comunque GRAZIE :daccordo:
 

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