moralista

Membro Senior
Professionista
Il comune invece deve acquisire una dichiarazione del proprietario in cui conferma di essere informato del procedimento d'iscrizione anagrafica. Altrimenti dovrebbe sempre inviargli una comunicazione in tal senso, in qualità di controinteressato nel procedimento di iscrizione anagrafica.
Non è detto che il proprietario se nel contratto non prevede il divieto deve saper cosa e a chi ospita il suo locatario, sara in comune fare dei controlli se l'immobile abbia i requisiti e sia conforme
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Non è detto che il proprietario se nel contratto non prevede il divieto deve saper cosa e a chi ospita il suo locatario
Rileggi quanto avevo scritto!
Indipendentemente da quello che recita il contratto (all'ufficiale d'anagrafe non deve interessare), il comune deve informare il proprietario (o acquisire una sua dichiarazione), poiché è un soggetto controinteressato.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Rileggi quanto avevo scritto!
Indipendentemente da quello che recita il contratto (all'ufficiale d'anagrafe non deve interessare), il comune deve informare il proprietario (o acquisire una sua dichiarazione), poiché è un soggetto controinteressato.
D’accordo. Io stesso inizialmente lo avevo precisato. Nella risposta che avevo aggiunto mi riferivo alla “domanda/autorizzazione” prevista in quel modulo fornito dal comune. Non è al proprietario che andava rivolta
 

mapeit

Membro Senior
Proprietario Casa
Circolare del Ministero dell’Interno del 29 maggio 1995 n. 8: "La richiesta di iscrizione anagrafica, che costituisce un diritto soggettivo del cittadino, non appare vincolata ad alcuna condizione, né potrebbe essere il contrario, in quanto in tal modo si verrebbe a limitare la libertà di spostamento e di stabilimento dei cittadini sul territorio nazionale in palese violazione dell’art. 16 della Carta Costituzionale. Alla luce delle suesposte considerazioni, appaiono pertanto contrari alla legge e lesivi dei diritti dei cittadini, quei comportamenti adottati da alcune amministrazioni comunali che, nell'esaminare le richieste di iscrizione anagrafica, chiedono una documentazione comprovante lo svolgimento di attività lavorativa sul territorio comunale, ovvero disponibilità di un’abitazione, e magari, nel caso di persone coniugate, la contemporanea iscrizione di tutti i componenti il nucleo famigliare, ovvero procedono all'accertamento e/o dell’eventuale esistenza di precedenti penali a carico del richiedente l’iscrizione. Tali comportamenti sembrano richiamare in vigore quei provvedimenti contro l’urbanesimo, risalenti alla l. 6 luglio 1939 n. 1092, che venne abrogata con successiva l. 10 febbraio 1961 n. 5" E poi ancora: "La funzione dell’anagrafe è essenzialmente di rilevare la presenza stabile, comunque situata, di soggetti sul territorio comunale, né tale funzione può essere alterata dalla preoccupazione di tutelare altri interessi anch'essi degni di considerazione, quali ad esempio l’ordine pubblico, l’incolumità pubblica, per la cui tutela dovranno essere azionati idonei strumenti giuridici diversi tuttavia da quello anagrafico".
Pertanto sono tutte lesive dei diritti le richieste dei Comuni di dichiarare da parte del proprietario o del detentore dell'immobile la concessione a qualsiasi titolo dell'immobile stesso. Ai fini della Pubblica Sicurezza vige invece assolutamente l'obbligo di dichiarare alle autorità di P.S. la messa a disposizione di un alloggio a un cittadino, comunitario o straniero. Da ciò si desume è compito di chi ospita presentare una dichiarazione alla P.S. sulla presenza del cittadino, in questo caso dovere appunto del conduttore dell'immobile.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Circolare del Ministero dell’Interno del 29 maggio 1995 n. 8: [...]
Pertanto sono tutte lesive dei diritti le richieste dei Comuni di dichiarare da parte del proprietario o del detentore dell'immobile la concessione a qualsiasi titolo dell'immobile stesso
Peccato che il decreto-legge n. 47/2014, convertito dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, abbia l'articolo 5, che impone quanto era "lesivo dei diritti" diciannove anni prima.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Per mia documentazione, riporto anche il testo dell'art. 5 DL 47/2014.

DECRETO-LEGGE 28 marzo 2014, n. 47
Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015. (14G00059)
Vigente al: 23-3-2020

Art. 5


Lotta all'occupazione abusiva di immobili. Salvaguardia degli effetti
di disposizioni in materia di contratti di locazione.

1. Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non puo'
chiedere la residenza ne' l'allacciamento a pubblici servizi in
relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di
tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge. A decorrere
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, gli atti aventi ad oggetto l'allacciamento dei
servizi di energia elettrica, di gas, di servizi idrici e della
telefonia fissa, nelle forme della stipulazione, della volturazione,
del rinnovo, sono nulli, e pertanto non possono essere stipulati o
comunque adottati, qualora non riportino i dati identificativi del
richiedente e il titolo che attesti la proprieta', il regolare
possesso o la regolare detenzione dell'unita' immobiliare in favore
della quale si richiede l'allacciamento. Al fine di consentire ai
soggetti somministranti la verifica dei dati dell'utente e il loro
inserimento negli atti indicati nel periodo precedente, i richiedenti
sono tenuti a consegnare ai soggetti somministranti idonea
documentazione relativa al titolo che attesti la proprieta', il
regolare possesso o la regolare detenzione dell'unita' immobiliare,
in originale o copia autentica, o a rilasciare dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi dell'articolo 47 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
1-bis. I soggetti che occupano abusivamente alloggi di edilizia
residenziale pubblica non possono partecipare alle procedure di
assegnazione di alloggi della medesima natura per i cinque anni
successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva.
1-ter. Sono fatti salvi, fino alla data del 31 dicembre 2015, gli
effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei
contratti di locazione registrati ai sensi dell'articolo 3, commi 8 e
9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. (4)
1-quater. Il sindaco, in presenza di persone minorenni o meritevoli
di tutela, puo' dare disposizioni in deroga a quanto previsto ai
commi 1 e 1-bis, a tutela delle condizioni igienico-sanitarie.
((1-quinquies. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano alle ipotesi di successione di un fornitore del servizio ad
un altro))
.

------------
AGGIORNAMENTO (4)
La Corte Costituzionale con sentenza 24 giugno - 16 luglio 2015, n.
169 (in G.U. 1ª s.s. 22/07/2015, n. 29) ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale del comma 1-ter del presente
articolo.

p.s.: vista la nota all'aggiornamento, che fine hanno fatto i
contratti di locazione
registrati ai sensi dell'articolo 3, commi 8 e
9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. ?
 

mapeit

Membro Senior
Proprietario Casa
Si parla di impossibilità di richiedere la residenza per chi occupa abusivamente un immobile senza titolo, non di chi è ospite di un immobile occupato con titolo.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
non di chi è ospite di un immobile occupato con titolo.
Chiunque, anche l'ospite, quando richiede l'iscrizione anagrafica, deve provare che la sua occupazione non sia abusiva e sulla base di un titolo valido. Pertanto, l'ufficiale d'anagrafe deve acquisire quanto avevo già precisato.
 
Ultima modifica:

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Le Ultime Discussioni

Alto