Avesani

Membro Junior
Ho locato un immobile di proprieta' sito in un residence.il conduttore ha sottoscritto un contratto 4+4anni e ha preso visione del regolamento condominiale in essere.
Chiedo quale possa essere la responsabilità del locatore in caso di non rispetto ,da parte del conduttore,del regolamento condominiale?
Personalmente,credo che,nel momento della cessione di proprieta'(temporanea )che avviene nel momento di sottoscrizione del contratto di legge4+4 la responsabilita' della conduzione dell'immobile sia totalmente a carico del conduttore e che il non rispetto dei regolamenti condominiali debba essere gestito dagli organi competenti e che quindi il locatore non sia tenuto a nessuna responsabilita' di legge per le violazioni comportamentali del conduttore.
Grazie per le vostre risposte.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Nell'ipotesi di richiesta nei confronti del conduttore, il proprietario è tenuto a partecipare, quale litisconsorte necessario, nel relativo giudizio in cui si controverta in ordine all'esistenza ed alla validità del regolamento, in quanto le suddette limitazioni costituiscono oneri reali o servitù reciproche che, in quanto tali, afferiscono immediatamente al bene (sentenza 8/3/2006 n. 4920), Va aggiunto che la rigorosa previsione regolamentare in questione è costitutiva di un vincolo di natura reale assimilabile ad una servitù reciproca (ordinanza 18/1/2011 n. 1064).

Inoltre il condomino che abbia locato la propria unità abitativa ad un terzo risponde nei confronti degli altri condomini delle ripetute violazioni al regolamento condominiale consumate dal proprio conduttore qualora non dimostri di avere adottato, in relazione alle circostanze, le misure idonee, alla stregua del criterio generale di diligenza posto dall'art. 1176 c.c., a far cessare gli abusi, ponendo in essere iniziative che possono arrivare fino alla richiesta di anticipata cessazione del rapporto di locazione (sentenza 16/5/2006 n. 11383).

La clausola del regolamento condominiale contrattuale che ponga limiti alla destinazione d'uso delle unita' immobiliari è opponibile anche all'inquilino.
Il condominio pertanto puo' agire contro il conduttore del condomino per fare rispettare il regolamento contrattuale. --- Cassazione Sez. II, 13 dicembre 2001 n. 15756
 
J

JERRY48

Ospite
Il conduttore, in forza del contratto di locazione, assume la posizione di "detentore nei confronti diretti del locatore, ma anche nell'interesse proprio, quindi detentore qualificato, assimilato totalmente al possessore, ex art. 1168 c.c., nei confronti dei terzi", (pret. Chieti 6.6. 1983). Il conduttore, dunque, acquisisce dal proprietario locatore i suoi stessi diritti ed obblighi, al pari di tutti gli altri condomini.
Ovviamente, nel rispetto dei limiti indicati agli artt. 1102 1120 .c.c.
Puo essere, il conduttore, convenuto in giudizio dai condomini, senza che questi siano tenuti ad agire nei confronti del locatore proprietario del bene, per l'uso che il conduttore abbia fatto delle cose comuni non conforeme ai principi di cui all'art. 1102 c.c. o al regolamento condominiale. (Cass. civ., n. 3600/91).
La corte di Cassazione ha avuto modo di soffermarsi sull'obbligo del conduttore di osservare le regole contenute nel regolamento di condominio.
saluti
jerry48
 

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