Dimaraz

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Partiamo dall'incipt:
Millesimi contrattuali
...

Non è stata messa in evidenza dai sollecitanti la presenza di errori.
Non si è di fronte a ampliamenti o sopraelevazioni: l'immobile è identico a quando è stato realizzato
Manca la evidenza dei presupposti previsti dall'art. 69 d.a.c.c.
Quindi, mancando i presupposti fondamentali, per una revisione la Nuova Tabella dovrà essere approvata all'unanimità.

E come precisato
un Condominio di deficitari in logica e matematica.
le pretese di qualcuno (mantenere il "potere decisionale" ma pagare meno) sono irricevibili.
Tu stesso concludi parlando di uovo, chioccia e pulcino (evidente non senso perché o è uovo o è pulcino).




Sentenza di cassazione che afferma che i criteri base di redazione millesimi devono essere quelli della valutazione valori originaria.
Non esiste una Legge che dispone in tal senso e premesso una sentenza non fa Legge sarebbe interessante leggerla ...sospetto su siano presi i classici "fischi per fiaschi".
Viceversa ho certezza di sentenze anche recenti dove una modifica che altera i rapporti economici di una Tabella Contrattuale in deroga ai criteri è nulla.
 

basty

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Aspetto la citazione della tua “norma”: e se sei gentile anche i riferimenti della sentenze che citi.

Riguardo alle sentenze, ne esistono a iosa che sostengono A e il contrario di A, in base a sofismi degni di Protagora

Comunque vedo che sei sulla buona strada: i presupposti sembrano mancare, ma sai che puoi trovare sempre giudici fantasiosi….

Se hai voglia di contribuire a fare qualche disamina, più tardi riprendo il tema
 
Ultima modifica:

basty

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Sentenza di cassazione che afferma che i criteri base di redazione millesimi devono essere quelli della valutazione valori originaria.

Non esiste una Legge che dispone in tal senso e premesso una sentenza non fa Legge sarebbe interessante leggerla ...sospetto su siano presi i classici "fischi per fiaschi".
Viceversa ho certezza di sentenze anche recenti dove una modifica che altera i rapporti economici di una Tabella Contrattuale in deroga ai criteri è nulla.
Cominciamo da questo punto:

Sentenza Cassazione n. 3001 del 12/02/2010.
Ne consegue che momento normativo di individuazione dei valori delle unita’ immobiliari di proprieta’ esclusiva ai singoli condomini, e del loro proporzionale ragguaglio in millesimi a quello dell’edificio, e’ quello di adozione del regolamento e che la tabella che li esprime e’ soggetta ad emenda soltanto in relazione ad errori, di fatto o di diritto, che attengano alla determinazione degli elementi necessari al calcolo del valore delle singole unita’ immobiliari, ovvero a circostanze sopravvenute attinenti alla consistenza dell’edificio o delle sue porzioni, che incidano in modo rilevante sull’originaria proporzione dei valori.

In ragione dell’esigenza di certezza dei diritti e degli obblighi dei singoli condomini, fissati dalle tabelle millesimali, sono escluse, dunque, sia la revisione che la modifica delle tabelle tanto per errori nella determinazione del valore, che non siano indotti da quelli sugli elementi necessari al suo calcolo, quanto per mutamenti successivi dei criteri di stima della proprieta’ immobiliare, quand’anche abbiano comportato una rivalutazione disomogenea delle singole unita’ dell’edificio od alterato, comunque, il rapporto originario tra il valore delle singole unita’ del condominio e tra queste e l’edificio.

Che le sentenze non facciano legge lo sanno tutti: che non lo facciano nemmeno le "certezze" di Dimaraz è altrettanto assodato.
E dato che non esiste legge o norma a valenza legale che stabilisca le modalità di elaborazione delle tabelle millesimali, come fai a scrivere
Vuoi una sentenza "addomesticata" oppure rispondente alla Legge?
 

basty

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Come supponevo...tale sentenza non supporta la liceità dei motivi che vi spingono a cambiare la Tabella Millesimale "originale" perché i criteri adottati all'epoca erano coerenti con la prassi.
Non cambiare l’oggetto del contendere. La sentenza ribadisce incidentalmente che non sono motivi validi perla revisione … mutamenti successivi dei criteri di stima della proprieta’ immobiliare, quand’anche abbiano comportato una rivalutazione disomogenea delle singole unita’
Cosa che tu invece contestavi e scrivevi:
Non esiste una Legge che dispone in tal senso e premesso una sentenza non fa Legge sarebbe interessante leggerla ...
Ecco: l’hai letta? Leggila.
.tale sentenza non supporta la liceità dei motivi che vi spingono a cambiare la Tabella Millesimale "originale"
Nessuno ha fatto riferimento a tale sentenza per sostenere la liceità dei motivi che spingerebbero a cambiare la tabella millesimi: semmai sarebbe il contrario.

I motivi che suggeriscono (non spingono) di arrivare ad un compromesso sono altri, che ho scritto: e ho anche fatto intendere che non sono strettamente giuridici.
 

Dimaraz

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Non cambiare l’oggetto del contendere.
Io non cambio nulla...sei tu che evidentemente non comprendi ... e mi inviti persino a rileggere (ho esaminato l'integrale della sentenza) quando tu non dimostri padronanza della materia..e non ho alcuno stimolo a "lavar la testa all'asino " specie se questi non fa che sollecitare un parere per poi denigrarlo.

****i tuoi.
 

chiacchia

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Ragazzi in vari momenti ho raccolto varie notizie che ho raggruppato, ho trovato coefficienti per l'altezza delle stanze dei piani per l'esposizione ecc. pertanto un calcolo base da cui partire è la quadratura delle varie stanze e la loro destinazione che poi i coefficienti vanno ad aumentare e a diminuire in base a dei vantaggi o svantaggi che, ad esempio, può portare se un fabbricato che ha 6 piani ed è fornito di ascensore oppure no, pertanto un minimo di calcolo base c'è ma se si va a valutare, per esempio, il fattore di veduta e li è soggettivo se guardo il mare e a me piace oppure preferisco la veduta della montagna, vi pare?
Provo ad allegare quello che ho conservato non so come fare non l'ho mai fatto provo a metterlo qui come documento Pdf e poi chi vuole leggerlo lo legge
 

Allegati

  • Tabelle Millesimali.pdf
    426 KB · Visite: 14

basty

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Grazie per la raccolta. Tieni però presente che la materia ha subito una revisione con la modifica del cc del 2012 con conseguenti diverse pronunce della giurisprudenza.

Ci sono poi diversi siti con una ampia raccolta di sentenze e commenti. Se sei interessato te ne indico in privato.

Si riscontra che in caso di causa si hanno esiti contrastanti, con valutazioni cavillose:
 

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