MALESCI ROLANDO

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Proprietario Casa
L'Amministratore del condominio ha indetto per il 27 c.m una assemblea straordinaria perché una persona proprietaria di un garage nel sottosuolo del palazzo, MA NON RESIDENTE NEL CONDOMINIO, ha richiesto, per il proprio garage, di allacciarsi alla rete idrica condominiale
. Domando se l'assemblea straordinaria convocata può, nel caso in esame, essere considerata una presa d'atto, come dichiarato dell'amministratore, oppure è una vera assemblea valida solo con la presenza di almeno la metà dei condomini per procedere o meno alla concessione in oggetto.
Resta inteso che ogni spesa è a carico del richiedente
In attesa di cortese risposta porgo cordiali saluti
Malesci Rolando
 
l'assemblea straordinaria convocata può, nel caso in esame, essere considerata una presa d'atto, come dichiarato dell'amministratore, oppure è una vera assemblea valida solo con la presenza di almeno la metà dei condomini per procedere o meno alla concessione in oggetto
L'art. 1102 c.c. recita:
Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa.
[...]

Ciò premesso, l'allacciamento di una nuova utenza a una rete non costituisce di per sé una modificazione funzionale della stessa, perchè una rete di servizi, sia fognaria, elettrica, idrica o di altro tipo, è per sua natura suscettibile di accogliere nuove utenze. Se il condominio volesse negare l'autorizzazione, sarebbe suo onere dimostrare che, nel caso particolare, l'allaccio di una sola nuova utenza inciderebbe nella funzionalità dell'impianto, compromettendo il diritto al pari uso da parte degli altri condomini.
 

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