in questo caso il c.c. prevede: 1/4 del valore dei beni del de cuius alla moglie più il diritto di abitazione della casa coniugale ( se questa era interamente di proprietà del testante o al 50% con il coniuge superstite) + l'uso del mobilio in essa contenuto. Quindi le disposizioni lasciate dal testante lasciano il tempo che trovano visto che il valore del diritto di abitazione grava sulla quota disponibile.
Poi ai tre figli spetta 1/2 del valore del patrimonio da dividere in parti uguali: quindi 1/6 a testa. Se uno dei tre figli è minorenne, o è stato dichiarato interdetto, verrà nominato qualcuno suo amministratore di sostegno. Non si può pretermettere (cioè omettere) un erede legittimario (coniuge superstite, figli ed in assenza di figli, se ancora viventi i genitori) dal testamento, né ledere la quota legittima ad essi destinata perché i legittimari lesi, ricorrendo ad un giudice, verrà reintegrato secondo le prescrizioni del c.c. . Non si può, a mio avviso, lasciare la quota prevista dal c.c. ad un legittimario, imponendo una condizione che grava sul lascito di tale quota.
La quota disponibile è pari ad 1/4 del valore della proprietà meno il valore del diritto di abitazione del coniuge superstite.