Jaime

Membro Ordinario
Proprietario Casa
Buongiorno a tutti.Si tratta di un immobile con un negozio al piano terra,e due appartamenti rispettivamente al primo e al secondo piano.Io sono il proprietario di quest'ultimo,che do in affitto.
Il tetto della palazzina inizia ad avere problemi,e sarà necessaria una ripassata con posa della guaina.
Domanda:le spese come dovrebbero essere ripartite?
 
U

User_29045

Ospite
Rientramo nella seguente casistica:

tetto di proprietà del condominio: abbiamo detto che, nella maggior parte dei casi, il tetto è di proprietà di tutti i condomini, cioè del condominio. In tale situazione, le spese per le riparazioni saranno divise secondo millesimi di proprietà. Vi devono partecipare tutti i condomini – compresi i titolari di negozi e garage – coperti dal suddetto tetto, ossia il cui appartamento si trova in corrispondenza della relativa verticale. In ipotesi di “supercondominio” (ossia di un condominio costituito da più edifici paralleli, ciascuno con un diverso tetto e con servizi autonomi), a pagare le spese saranno solo i condomini che si trovano sotto l’asse verticale del tetto interessato dai lavori e non quelli degli altri corpi di fabbrica;

FONTE: IESU SPA - Come si dividono le spese per il rifacimento del tetto condominiale.
 
U

User_29045

Ospite
Nel tuo caso particolare, quindi, bisognerà vedere i millesimi di proprietà del negozio, i millesimi di proprietà dell'appartamento al 1° piano, e i millesimi di proprietà dell'appartamento al 2° piano.

Di solito c'è una colonna, nei tabulati millesimali, che riguarda appunto la ripartizione delle spese del tetto qualora esso sia "parte comune" non posseduto esclusivamente da alcuno dei condomini.

Se non c'è tale colonna, si usano i millesimi di proprietà generale.
 
U

User_29045

Ospite
Se per caso esiste una quota "-1" con box o posti auto, anch'essi sono coinvolti, purché si trovino nella medesima verticale, ossia il tetto faccia da copertura anche per essi.
 
U

User_29045

Ospite
Per amor di completezza, citiamo (copiando dal sito sopra indicato) anche il caso in cui:

tetto di proprietà di un solo condomino: può succedere che il costruttore si sia riservato la proprietà del tetto o l’abbia venduta a un singolo condomino (naturalmente ciò dovrà risultare da un atto notarile). In tal caso le spese di manutenzione del tetto si ripartiscono nel seguente modo: un terzo va a carico del proprietario del tetto mentre gli altri due terzi andranno ripartiti, secondo millesimi, tra tutti gli altri condomini ai cui appartamenti il tetto serve da copertura. A riguardo, infatti, si applica la norma del codice civile relativa al lastrico solare.
Infine per la manutenzione, riparazione, rifacimento delle opere che assicurano l’uso esclusivo del sottotetto (mansarde abitabili) come la perlinatura, coibentazione, ecc., la spesa grava solo e interamente sul proprietario della mansarda.
 

marcanto

Membro Senior
Professionista
Intanto è un lastrico solare e non tetto, propriamente detto.
Le spese sono fa ripartire in modo proporzionale dai condo'mini coperti dal lastrico......proporzione sia in base ai millesimi sia in base alla superficie coperta .
vi è uno specifico articolo del codice il 1126 se non erro
 
U

User_29045

Ospite
Prima di pensare a come ripartire le spese, ci vuole un’assemblea che, con le corrette maggioranze, deliberi tali spese.

Giusto! Abbiamo fatto i conti senza l'oste! ("Abbiamo fatto i conti senza l'host", per gli informatici).

Chiaramente il postante è proprietario dell'appartamento al SECONDO piano che, GUARDA CASO (look case, per gli anglofoni), è proprio sotto al tetto che inizia ad essere AMMALORATO in modo tale che ovviamente entra acqua PRIMA AL SECONDO PIANO.

Ci si domanda come deve procedere il postante se a maggioranza, il proprietario del negozio e il proprietario dell'appartamento al primo piano votano NO alla COIBENTAZIONE del lastrico solare o tetto che dir si voglia.

Probabilmente deve alzare il telefono e chiamare il legale, che scriverà ai due sciagurati (negozio e 1° piano) ricordando le loro responsabilità ai sensi dell'articolo tal dei tali del codice civile.
 

Jaime

Membro Ordinario
Proprietario Casa
Grazie a tutti per i contributi alla discussione.Devo dire che con gli altri comproprietari i rapporti fino ad ora sono stati buoni,quindi spero che quando ci sarà l'incontro,con i millesimi di proprietà sottomano,si possa ragionare serenamente
 

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