elvira chirico

Nuovo Iscritto
sto acquistando un immobile dalla societa' costruttrice. nel compromesso e' fissata la data del rogito per il 15/10/2010. Per l'acquisto, ho contratto un mutuo ipotecario con una banca diversa da quella del costruttore- Non avendo il cotruttore frazionato il suo mutuo e quindi estinto l'ipoteca sull'immobile, la nostra banca vincola l'erogazione del saldo al consolidamento dell'ipoteca. Per tutto questo la data del 15/10/2010 salta. 1 domanda: posso recedere dalla proposta d'acquisto richiedendo il doppio della caparra confirmatoria per inadempienze della parte venditrice? 2 domanda: la parte venditrie ci ha inviato la proposta dirinviare l'atto al 16/11/2010 PROSPETTANDO L'ACCOLLO DEL MUTUO DA PARTE MIA E L'ESTINZIONE CON IL MUTUO DELLA MIA BANCA, REDIGENDO DUE ATTI IN DUE DATE DIVERSE. cOSA MI COMPORTA TUTTO CIO'? E' URGENTE. RINGRAZIO PER L'EVENTUALE RISPOSTA
 

Adriano Giacomelli

Membro dello Staff
Proprietario Casa
Ala prima domanda rispondo con la possibilità di ravvedere una inadempienza del venditore, infatti la commerciabilità del bene passa attraverso la liberazione da vincoli, pesi sull'immobile oggetto di compravendita. Per passare ad una via di fatto, ovvero uno scioglimento degli accordi contrattuali per colpa della parte venditrice, occorre lavorare in tal direzione. Traccio lo schema sintetico e chiarisco si rende necessario l'ausilio di un avvocato.
A) bisogna che alla data del 15/10/10, concordata, non si verifichino le condizioni e pertanto, solo a atto notarile interrotto, scatta la possibilità di mettere in mora la venditrice.
Per la domanda n°2 io non mi avventurerei di divenire socio di un mutuo, sia pur frazionato, da estinguere anticipatamente con il tuo mutuo.
La parte venditrice dovrebbe farsi aumentare il mutuo sulle parti ancora da vendere e liberare la quota fabbricato che intendi acquistare.
 

castro

Nuovo Iscritto
per prima cosa farsi restituire il doppio della caparra non è automatico, anche se la legge lo prevede in caso di inadempienza della parte specialmente con un costruttore che spero per spero x lui non sia uno sprovveduto spostare il termine di un mese poi penso che non sia oggetto di inadempimento ma eventualmente andando in causa e non so in quanti anni potresti , forse e ripeto forse, avere un riconoscimenti di una cifra per danni causati.
per quanto riguarda il frazionamento del mutuo devi capire se il problema è del costruttore o dei tempi della banca, comunque se ti hanno detto che in un mese fanno tutto il 16/11 all'atto di rogito tu puoi stipulare il tuo mutuo e con i proventi i costruttori estinguono con la loro banca l'accollo previsto il tutto contestualmente in modo da garantirti la libertà dell'ipoteca del costruttore, anche perché la tua banca non eroga altrimenti.
ricapitolando all'atto di rogito dovrete intervenire VENDITORE - ACQUIRENTE , TUA BANCA X EROGAZIONE MUTUO , BANCA COSTRUTTORE X ESTINZIONE DEBITO E CANCELLAZIONE DI IPOTECA OVVIAMENTE OLTRE AL NOTAIO CHE DOVRA' REDIGERE TRE ATTI: ROGITO E MUTUO CHE PAGHI TU E CANCELLAZIONE DI IPOTECA CHE PAGA IL COSTRUTTORE
in bocca al lupo

Aggiunto dopo 1 :

a scrivere veloce si scrive malissimo : dopo costruttore nella seconda riga ci va una virgola! e subito dopo lo spero è uno solo!!!
 

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