Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
quanto sia consigliata cautela traspare dalla mia raccomadazione di cui sopra e dalla sentenza già richiamata al mio post 3 dall'articolo sotto indicato (l'altra senenza non c'entra nulla è finita li' per un evidente errore di copia incolla dell'art.700)

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avv. prof. M. Tilla
Con la sentenza 7700 del 21 agosto 1996 la Corte di Cassazione ha affermato che l’ appaltatore, fino alla consegna dell'opera al committente, detiene l'opera stessa nel suo personale interesse, in virtù di un rapporto obbligatorio e deve pertanto considerarsi detentore qualificato. Da ciò consegue - da un lato - che, nell'ipotesi in cui l'appaltatore rifiuti la consegna dell'opera al committente, si ha spoglio solo se resti accertata l'assoluta mancanza di contestazione circa l'avvenuta cessazione del rapporto contrattuale, con l'esaurimento delle correlative posizioni soggettive, mentre, in presenza di una controversia relativa alle vicende contrattuali, va escluso il venir meno dello "jus detinendi" dell'appaltatore. Per altro verso, l'appaltatore - sempre in quanto detentore qualificato dell'opera - è legittimato all'azione di reintegrazione anche nei confronti del committente.Sulla base di questi principi la Corte di Cassazione ha confermato la decisione del Tribunale di Genova che aveva ritenuto che il rifiuto dell'appaltatore di consegnare il cantiere alla committente non configurasse spoglio e che si dovesse, anzi, tutelare la detenzione qualificata del cantiere medesimo da parte dell'appaltatore.
La decisione è da condividere. In senso sostanzialmente analogo si è espressa la Corte di Cassazione, con la sentenza 7520 del 18 giugno 1992, stabilendo che l'appaltatore è legittimato ad agire contro il committente con l'azione di reintegra per lo spoglio subito dei beni strumentali (arnesi, attrezzature, apparecchiature) all'esecuzione dell'opera appaltata, perchè di questi beni egli è possessore (o detentore qualificato) con la più ampia disponibilità e autonomo potere di impiego secondo le necessità esecutive dei lavori, al di fuori di qualsiasi ingerenza del committente.
L'appaltatore è, quindi, legittimato ad agire in reintegra contro il committente che lo ha spogliato dell'opera non ancora consegnata, finchè rimane titolare di una detenzione qualificata dell'opera stessa. Tale detenzione viene però meno quando l'appaltatore abbandona il cantiere, mettendo fine alla relazione di fatto sull'opera instaurata con l'inizio dei lavori, nonchè quando i lavori stessi siano ultimati. In questo caso, l'appaltatore ha già acquisito il diritto di chiedere e conseguire il corrispettivo dell'opera e non sussiste più il suo interesse diretto e meritevole di tutela possessoria a ultimare i lavori al fine di poter consegnare l'opera per conseguire il prezzo pattuito (Pretore di Castellammare di Stabia, 3 febbraio '93).
In quest'ambito interpretativo si è affermato che va reintegrata nella detenzione del cantiere edile, dalla quale è stata spogliata per mano del committente, l'impresa appaltatrice che non abbia ancora consegnato l'opera oggetto del contratto, ove non vi sia stato alcun accertamento giudiziale della risoluzione dello stesso per colpevole inadempimento dell'appaltatore e ove il committente abbia manifestato la volontà di recedere "ad nutum" senza però adempire agli obblighi previsti dall'articolo 1671 del Codice Civile (Pretore di Milano 4 ottobre '91).
E ancora:
• Non si ha lesione del possesso qualora l'appaltatore, detentore qualificato del cantiere fino al momento della consegna, in virtù di un rapporto obbligatorio e in base a un interesse proprio connesso con l'organizzazione dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera, si opponga al rilascio dell'opera al committente per motivi attinenti alla continuazione del rapporto obbligatorio in forza del quale ha ottenuto la detenzione (Pretore di Taranto 30 aprile '93).
• L'appaltatore è detentore della cosa costruita in esecuzione del contratto d'appalto. Il suo rifiuto di consegnarla al committente non integra uno spoglio qualora vi sia controversia in ordine all'adempimento delle obbligazioni sorte dal contratto d'appalto. Di spoglio può parlarsi solo quando venga attuata l'interversione di cui all'articolo 1141, secondo comma, del Codice Civile. E tale interversione si realizza nell'ipotesi in cui, risolto il contratto ed esaurite le contestazioni circa i diritti e le obbligazioni nascenti dal contratto medesimo, il detentore rifiuti di consegnare la cosa al possessore manifestando la volontà "rem sibi habendi", la quale è il supporto psicologico del possesso.
 

raflomb

Membro Assiduo
Tutta questa zolfa di sentenze per dire che cosa? Il caso in esame è molto più semplice:
a) da una parte abbiamo un'impresa appaltatrice che non ha rispettato i termini di ultimazione delle opere commissionate, che conseguentemente ha abbandonato il cantiere, togliendo, fra l'altro, le reti di protezione.
b) sono rimaste solo le impalcature, che, però, non appartengono ad essa.
c) il dir. lav. avrebbe redatto una contabilità finale stabilendo il quantum a saldo per i lavori fin lì svolti;
d) l'istante, dice di avere offerto la somma a saldo, che sarebbe stata rifiutata in quanto l'impresa appaltatrice sostiene di avere un credito maggiore.
Se tutti questi passaggi narrati dall'istante corrispondono a obiettiva verità, e la medesima, tramite il dir. lav., è certa che la somma offerta sia congrua, faccia istanza di ATP (accertamento tecnico preventivo) affinchè a mezzo CTU venga stabilito l'esatto valore delle opere da saldare, e se queste corrispondono a quanto dalla medesima offerto, e dalla appaltatrice rifiutato, proceda in via ordinaria, non tanto affinchè venga dichiarata la risplozione del contratto, che è già risolto per comportamento concludente, ma richieda i danni per l'ingiusto fermo cantiere, danni che potrà dedurre e compensare dal quantum dovuto. Dimenticavo, dopo avere esperito la ATP, la signora potrà tranquillanente affidare l'incarico ad altra impresa per la conclusione dei lavori. Essenziale è che tutto quanto ci viene narrato corrisponda a verità e sia documentalmente riscontrabile. Tutto qui!
 

raflomb

Membro Assiduo
Non accetti l'obiettività? Se le regole gerarchiche sono impositive e non dialettiche, io mi posso anche dissociare dal forum, essendo il mio intendimento partecipativo finalizzato a dare un contributo tecnico, e quando dico tecnico significa che mi attengo rigorosamente alle materie che mi competono, evitando di fare il tuttologo.
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Nessuna regola gerarchica: qui tutti (io per primo) hanno da imparare ed i tuoi contributi sono anche da me letti con favore e quando fatti con il dovuto garbo anche apprezzati.
 

MRosaire

Nuovo Iscritto
Volevo aggiornarvi sulla mia situazione......Per ora nulla di fatto ovvero ho dovuto rivolgermi ad un legale il quale dopo aver visionato tutta la documentazione ha deciso di richiedere un accertamento tecnico preventivo e ha richiesto al giudice di nominare un CTU e staremo a vedere. Ma la cosa che mi fa più male di tutto questo è che la ditta dei ponteggi alla quale l'impresa si era rivolta si rifiuta di venire a smontarli finche l'impresa non paga.
posso condividere ma fino ad un certo punto. Abbiamo appurato che l'impresa in questione è praticamente fallita ha una serie di creditori che gli hanno fatto causa, la Finanze li ha multati per lavoro sommerso quindi......Nonostante io abbia cercato di far capire al titolare dei ponteggi che anche se me li lascia fino a Natale soldi dall'impresa non li vede si ostina a non smontarli. Peccato che in quella csa ho dovuto riportare mia mamma che è invalida e molto malata e tutto quel "ferro" intorno le crea ansia e stress.....e tutto questo per rifare un tetto di 190 metri!!!!! Sono molto sconsolata......
 

ninone

Membro Ordinario
la prass icorretta è quella di fare redigere dal direttore dei lavori n verbale di riconsegna del cantiere da fare sottoscrivere all'impresa e al Committente

Con la presente sottopongo il seguente quesito:
Nel mese di settembre 2010 ho stipulato un contratto con un'impresa edile per il rifacimento di un tetto. Il contratto è stato regolarmente firmato da entrambe le parti. Purtroppo per tutta una serie di inconvenienti nonostante l'impresa si fosse impegnata di ultimare i lavori entro il 31 ottobre 2010, a fine novembre dopo aver verificato il il direttore dei lavori che l'impresa continuava ad avere ritardi abbiamo predisposto un ordine di servizio nel quale gli intimavo di ultimare i lavori restanti entro il 15 dicembre, in caso contrario mi sarei ritenuta libera da ogni impegno e avrei incaricato una nuava ditta. L'ordine di servizio è stato accettato e sottoscritto dall'impresa. Purtroppo neanche questo è servito perchè l'impresa in questione non ha ultimato i lavori e il 16 dicembre ha abbandonato il cantiere, togliendo anche le reti di protezioni, hanno però lasciato i ponteggi e sembra non abbiano intenzione di smontarli perchè non hanno pagato la ditta che dalla quale li hanno noleggiati. La mia domanda è questa dopo tutte queste cose posso ritenermi libera da ogni impegno con la ditta in questione e procedere con altre iimprese per terminare il lavoro. Io gli ho già mandato una raccomandata comunicandogli la risoluzione del contratto e gli ho intimato di smontare i ponteggi. Dopo 10 giorni non mi hanno ancora risposto posso stare tranquilla? Grazie mille.
 

ondulina

Nuovo Iscritto
1) La ditta ha lasciato il ponteggio per il seguente motivo, quando si farà causa il CTU dovrà indennizare il nolo del ponteggio.
2) Se viene una nuova ditta non puo' utilizzare il ponteggio previa autorizzazione della Ditta.
3)Senza un ordine di un giudice nessuno oltre la ditta puo' smontare quel ponteggio.
4) Se i lavori erano in ritardo il Direttore dei Lavori con l' ordine di servizio poteva far applicare solo le penali non far chiudere il cantiere.
IN poche parole sono stati commessi tanti errori che alla fine la ditta verrà anche risarcita.
5) La ditta non se ne andata di sua spontanea, ma solo dopo la lettera inviatagli.
6) Se la ditta non ha pagato il nolo dei ponteggi alla fine la ditta proproprietaria dei ponteggi si puo' rivalere sul committente.
7) Il Direttore dei Lavori è una persona poca esperta addirittura secondo me incapace.
 

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