Dimaraz

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Lo "sbotto" viene automatico quando sento una stupidaggine ...tanto più se viene riferita una situazione di cui non si conoscono appieno le specifiche.

Qual'è l'utilità di proporre soluzioni di cui non si conoscono i risvolti e controbattere con citazioni di esempi che non sono richiesti dal postante?
Così si genera solo confusione... oltre scrivere cose, sbagliate, che poi continueranno ad essere lette.

Rifletti un attimo prima di scrivere: ritieni lecito che altri ti carichino di un obbligazione (mutuo/finanziamento) solo perchè loro sono più di te?

Ps.
Già abbiamo la disgrazia di "governi" che da sempre spadroneggiano in tal senso.
 

basty

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Intanto non ho proposto alcuna soluzione. L'esempio descriveva una situazione.
In un condominio numeroso, credo poi sia quasi impossibile oggi completare preventivamente la raccolta della quota stanziata, per cui ritengo piuttosto accademico richiamare l'obbligo di costituzione fondi prima dell'inizio lavori. Specie se questi rivestissero carattere di una certa urgenza.
La conseguenza è che i lavori iniziano, e l'unica strada che conosco è quella del successivo DI e pignoramento nei confronti degli inadempienti.

Sugli aspetti conseguenti eventuali finanziamenti, mi pare tu abbia ragione, ma non sono oggetto in discussione.
 

Dimaraz

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L'esempio descriveva una situazione.
In un condominio numeroso, credo poi sia quasi impossibile oggi completare preventivamente la raccolta della quota stanziata,

Ma come ti è stato fin da subito

costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori;

e già ripetuto in altre occasioni...è obbligo di Legge... l'Amministratore che procedesse ignorando tale disposto (formulato nella nuova normativa del 2012 proprio per eliminare i frequenti episodi di liti ditte vs. Condomini) si espone al rischio di una chiamata in causa da parte di quanti subiscono danni da tale "noncuranza".
 
Ultima modifica:

basty

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È un preciso obbligo di legge. .
Che sia un dettato di legge (art. 1135 punto 4) non ho dubbi: che detto articolo non sia tra quelli non derogabili citati all'art. 1137 è pure vero. Che quindi sia sempre un obbligo di legge non derogabile, non sembra si evinca dalla lettura del c.c.
La quale prevede anche che il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti.
Qui immagino tu intenda che può esser validamente costituito anche un fondo di ammontare parziale, purché pari all'importo di acconto avanzamento lavori stabilito.

Premesso questo è un dato di fatto riscontrabile frequentemente che in caso di grossi lavori deliberati, avvenga quanto "evidenziavo" (e non pretendo di giustificare).
Cioè che i lavori, vuoi perché comunque quanto incassato è sufficiente a saldare i primi lavori commissionati, vuoi per azzardo (?) dell'amministratore, si assiste a lavori straordinari iniziati e concomitante presenza di morosità, che portano alla messa in asta delle u.i. dei morosi. Non sono a conoscenza che a tale comportamento sia seguita censura da parte del giudice, nella sentenza di pignoramento.
 

Dimaraz

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che detto articolo non sia tra quelli non derogabili citati all'art. 1137 è pure vero. Che quindi sia sempre un obbligo di legge non derogabile, non sembra si evinca dalla lettura del c.c.

Pochi sbagliano al punto di affermare una cosa e smentirla nella stessa frase.. tu li superi tutti.
 

Dimaraz

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1-Che sia un dettato di legge (art. 1135 punto 4) non ho dubbi: che detto articolo non sia tra quelli non derogabili citati all'art. 1137 è pure vero. ( Esatto)
3-Che quindi sia sempre un obbligo di legge non derogabile, non sembra (???ma se hai appena scritto il contrari) si evinca dalla lettura del c.c.

La frase, (inutilmente ridondante) doveva essere dal punto 3: che quindi è un obbligo di Legge non derogabile.

Non sono a conoscenza che a tale comportamento sia seguita censura da parte del giudice,

Perchè se non viene rispettato un articolo del Codice Civile nessun magistrato contesterà l'illecito di sua iniziativa... ma se qualcuno contesta impugnando la delibera allora gli verrà data ragione dichiarandone l'annullamento.

Art. 1137 Comma 2:
Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone
l'annullamento

27 gennaio 2018 Tribunale di Udine.
Giudice di Pace di Taranto sentenza n. 983 del 18.03.2016.
 

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