L'art. 540 c.c. dispone che i diritti di abitazione e di uso “gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli” (Cass. 19/04/13 n. 9651)
Forse avevo frainteso il senso della tua frase.