persona disabile ricoverata in casa di riposo non deve pagare l'IMU per la 1 casa.
in ogni caso, per questa fattispecie, occorre una delibera comunale.
informarsi presso l'assistenza sociale del proprio Comune.
 
Questo potrebbe essere utile come definizione di 1° casa;

Argomento Agevolazioni fiscali
PRIMA CASA & ABITAZIONE PRINCIPALE

PRIMA CASA & ABITAZIONE PRINCIPALE
Per il fisco, per prima casa si intende posseduta in proprietà, usufrutto, nuda proprietà o in uso, anche se non ci si vive.
La prima casa gode delle agevolazioni ai fini delle imposte sui trasferimenti immobiliari (di registro, IVA, ipotecarie e catastali).
L’abitazione principale, invece, è la casa in cui ci si vive, cioè la dimora abituale del contribuente e/o dei suoi familiari.
L’abitazione principale gode delle agevolazioni ai fini della imposta I.C.I. e sui redditi.
Definizione di Prima Casa di Abitazione Principale :: U.P.P.I. Alessandria :: Unione Piccoli Proprietari Immobiliari


Comunque sono d'accordo con Jerry, una persona ricoverata non deve pagare le tasse della struttura, per cui non è obbligata a trasferire la residenza.
 
la casa di riposo chiede il trasferimento della residenza presso la sua struttura, NON basta il domicilio temporaneo che mia suocera ha ora presso la casa di sua figlia.
grazie a tutti per i consigli.
 
non e' possibile ,per legge, prendere la residenza in una casa di riposo : informatevi meglio su leggi e disposizioni comunali ai quali e' certamente soggetto la casa di riposo ed accertatevi che sia una casa di riposo riconosciuta e con tutti i crismi in regola....ultimamente sono state accertate FINTE case di riposo od almeno propagandate come tali ma SENZA i necessari permessi : in questultimo caso e' logico pretendere la "residenza" ...diventerebbe una "assistenza sanitaria privata" con tutta una serie di gabbule (compreso pagamento contributi) che sconsiglio vivamente
 
non e' possibile ,per legge, prendere la residenza in una casa di riposo
E' falso. Si consiglia la lettura dell'art. 5 del D.P.R. n. 223/1989 (Regolamento anagrafico). Tali strutture residenziali non sono luoghi di cura, con la conseguenza che l'art. 8, comma 1, lett. b) dello stesso D.P.R. non può trovare applicazione.
Ne consegue che chi dirige la convivenza ha l'obbligo di rendere le dichiarazioni anagrafiche (art. 6, comma 2 di quel D.P.R.) entro i termini dell'art. 18 dello stesso D.P.R. e che il rifiuto, o il ritardo, comporta l'applicazione dell'art. 11 della legge 24/12/1954, n. 1228.
 
Infatti l'art. 8 Decreto del Presidente della Repubblica 30.5.1989, n. 223, toglie ogni dubbio, se il ricovero non supera i due anni, non c'è l'obbligo di modificare la variazione di iscrizione anagrafica;

Articolo 8
Posizioni che non comportano l'iscrizione anagrafica.
1. Non deve essere effettuata, né d'ufficio, né a richiesta dell'interessato, l'iscrizione anagrafica nel comune, per trasferimento di residenza, delle seguenti categorie di persone: a) militari di leva, nonché pubblici dipendenti e militari di carriera (compresi i carabinieri, il personale di polizia di Stato, le guardie di finanza ed i militari che abbiano, comunque, contratto una ferma) distaccati presso scuole per frequentare corsi di avanzamento o di perfezionamento; b) ricoverati in istituti di cura, di qualsiasi natura, purché la permanenza nel comune non superi i due anni; c) detenuti in attesa di giudizio.
 
Ok, va bene, comunque il problema posto da Roccogri;

La casa dove attualmente abita ( per usufrutto ) rimane prima casa anche se viene trasferita la residenza in altro comune ?

credo si possa risolvere con quanto avevo precedentemente postato, ovvero;

PRIMA CASA & ABITAZIONE PRINCIPALE
Per il fisco, per prima casa si intende posseduta in proprietà, usufrutto, nuda proprietà o in uso, anche se non ci si vive.
La prima casa gode delle agevolazioni ai fini delle imposte sui trasferimenti immobiliari (di registro, IVA, ipotecarie e catastali).
L’abitazione principale, invece, è la casa in cui ci si vive, cioè la dimora abituale del contribuente e/o dei suoi familiari.
L’abitazione principale gode delle agevolazioni ai fini della imposta I.C.I. e sui redditi.


per cui la 1° casa rimarrà quella dell'usufrutto e l'abitazione principale sarà nella casa di riposo.
 

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