Infatti l'art. 8 Decreto del Presidente della Repubblica 30.5.1989, n. 223, toglie ogni dubbio, se il ricovero non supera i due anni, non c'è l'obbligo di modificare la variazione di iscrizione anagrafica;
Articolo 8
Posizioni che non comportano l'iscrizione anagrafica.
1. Non deve essere effettuata, né d'ufficio, né a richiesta dell'interessato, l'iscrizione anagrafica nel comune, per trasferimento di residenza, delle seguenti categorie di persone: a) militari di leva, nonché pubblici dipendenti e militari di carriera (compresi i carabinieri, il personale di polizia di Stato, le guardie di finanza ed i militari che abbiano, comunque, contratto una ferma) distaccati presso scuole per frequentare corsi di avanzamento o di perfezionamento; b) ricoverati in istituti di cura, di qualsiasi natura, purché la permanenza nel comune non superi i due anni; c) detenuti in attesa di giudizio.