giovaci

Membro Attivo
Salve, voglio chiedere un chiarimento in base al quale è stato suscitato una confusione sulla procedura corretta. Sono in fase di separazione di matrimonio e la questione riguarda una propriètà acquisita durante il matrimonio con comunione dei beni. Nella dichiarazione di separazione si è esplicitamente dichiarato, da parte della mia ex-moglie, alla rinuncia della parte dell'immobile. Il giudice ha accolto la domanda e registrato la separazione. La domanda che vorrei farle, e spero mettere in luce questo dilemma, è la seguente: la rinuncia in fase di separazione è equivalente ad un atto notarile? Cioè una volta ottenuto il divorzio la mia ex-moglie non avrà diritto alla parte dell'immobile acquisita durante il matrimonio con comunione dei beni? Grazie per chi mi potrà risolvere la questione
 

Adriano Giacomelli

Membro dello Staff
Proprietario Casa
Non conosco il caso specifico, ma escluderei che la comproprietà della tua ex-moglie, possa essere cancellata dai registri della conservatoria e quindi dal catasto, con un semplice certificato di separazione-divorzio. Ritengo necessario un passaggio notarile. Se, la tua ex non acconsentisse di venire a firmare dal tuo Notaio, la dichiarazione di separazione, ti darà titolo per obbligarla, al limite con una azione legale, alla firma di recesso dalla comproprietà.
 

montaga69

Nuovo Iscritto
Aggiungo che si rifiuta di firmare dal notaio, puoi richiedere al giudice di emettere una sentenza, eventualmente con decreto di urgenza, che dichiari che la proprieta' e' a questo punto tua al 100%, e trascriverla nei registri immobiliari. Occorre comunque che un avvocato valuti bene i passi da fare in via preliminare.
 

archisilvio

Membro Attivo
Se come ho capito si tratta di una semplice separazione consensuale, non è necessario né andare dal notaio, né un'ulteriore sentenza.
Semplicemente il verbale di omologa della separazione deve contenere non la "rinunzia" alla comproprietà, bensì l'assegnazione dei beni per intero al marito.
Questo verbale è titolo idoneo alla trascrizione e tra l'altro è del tutto GRATUITO quanto a diritti di Conservatoria.
Mi capita spesso di preparare le note di trascrizione di questi verbali di separazione per conto degli avvocati.
L'essenziale però è che il verbale di omologa sia chiaro e ben fatto, in modo che la Conservatoria lo accetti, perché la semplice "rinunzia" non va bene (non si rinunzia alla proprietà, non è una servitù), ma serve un'attribuzione (meglio, una assegnazione), cioè la moglie dice che si separa e che i diritti che erano suoi devono andare al marito.
L'avvocato comunque dovrebbe sapere come farlo nel modo migliore.
Ciao
 

archisilvio

Membro Attivo
Aggiungo anche che nel caso in cui fosse necessario differire temporalmente il momento di cessione delle quote immobiliari da quello dell'omologa, è altresì possibile prevedere nell'omologa della separazione l'obbligo di parte cedente a recarsi successivamente dal notaio per cedere la propria quota.
Il notaio poi dovrà rogare l'atto in esecuzione di detta omologa e così si potranno risparmiare tutte le varie imposte dovute all'Agenzia delle Entrate (anche se ovviamente ci sarà da pagare l'onorario del notaio ed i costi ad esso relativi come IVA e tassa archivio).
In un caso come questo è bene comunque parlare con il notaio prima dell'omologa, per concordare la modalità esatta in cui tutto ciò dovrà essere realizzato.
 

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