filippone

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Grazie Antonio ,
è davvero molto utile!
Purtroppo , pero' ancora molti Comuni Italiani, si inventano le loro regole , alla faccia di qualsiasi articolo del codice civile , perseguendo i loroi scopi come entità sorde a prescindere di qualsiasi tipo di evidenza giuridica .

In bocca al lupo per la tua questione in sospeso !

Cristiana
purtroopo non se le inventono, c'è anche chi gli da ragione, anche se io come tu ed altri, trovo la pretesa di avere la delibera assembelare una limitaizone del diritto di comproprietà.
Leggi questa assurda sentenza:

"La giurisprudenza, che in passato era prevalentemente orientata nel senso che il parametro valutativo dell’attività amministrativa in materia edilizia è quello dell’accertamento della conformità dell’opera alla disciplina pubblicistica che ne regola la realizzazione, salvi i diritti dei terzi e senza che la mancata considerazione di tali diritti possa in qualche modo incidere sulla legittimità dell’atto, più recentemente (cfr. C.d.S., Sez. V, 15.3.2001 n. 1507) ha avuto occasione di precisare che la necessaria distinzione tra gli aspetti civilistici e quelli pubblicistici dell’attività edificatoria non impedisce di rilevare la presenza di significativi punti di contatto tra i due diversi profili. In proposito ha, pertanto, chiarito che non è seriamente contestabile che nel procedimento di rilascio della concessione edilizia l’amministrazione abbia il potere ed il dovere di verificare l’esistenza, in capo al richiedente, di un idoneo titolo di godimento sull’immobile, interessato dal progetto di trasformazione urbanistica, trattandosi di una attività istruttoria che non è diretta, in via principale, a risolvere i conflitti di interesse tra le parti private in ordine all’assetto proprietario degli immobili interessati (nel caso in esame concernenti la legittimità - o non - della esecuzione, ai sensi dell’art. 1102 c.c., delle opere edilizie che interessano porzioni condominiali comuni), ma che risulta finalizzata, più semplicemente, ad accertare il requisito della legittimazione del richiedente. Ha, pertanto, concluso che, conformemente a quanto previsto dal cit. art. 4 della L. n. 10/77, in caso di opere che vadano ad incidere sul diritto di altri comproprietari, è legittimo esigere il consenso degli stessi (che può essere manifestato anche per fatti concludenti) e che, a maggior ragione, qualora vi sia un conclamato dissidio fra i comproprietari in ordine all’intervento progettato, la scelta dell’amministrazione di assentire comunque le opere (in base al mero riscontro della conformità agli strumenti urbanistici) evidenzia un grave difetto istruttorio e motivazionale, perché non dà conto della effettiva corrispondenza tra la richiesta di concessione e la titolarità del prescritto diritto di godimento" (cfr. in termini, anche C.d.S., Sez. V, 20.9.2001 n. 4972; Tar Toscana 23.11.2001 n. 1651; Tar Emilia Romana-Parma, 21.3.2002 n. 183).

Consiglio di Stato - Sezione V, 21 Ottobre 2003, Sentenza n. 6529

questa è una cosa tipicamente italiana.
Tu hai diritto di non chiedere niente a nessuno ai sensi dell'art.1102, poi però l'autorizzazione assembelare la pretende il comune, quindi che se ne fa uno del 1102??
Il comune limita i diritti del singolo sulla cosa comune.
Io son dell'opinione si approfitta del fatto che i privati difficilemnte fanno ricorso, piuttosto che mettersi contro il comune, pregano gli altri condomini di rilascaire l'autorizzaizone.
Motivo: il comune non vuole confondersi in contenziosi tra privati e quindi per non saper ne leggere ne scrive chiede di tutto di più.

Poi, che i comuni si fanno le regole per conto loro è senz'altro vero.
Un comune vicino a quello dove abito ha messo una regola andando contro al senso stesso delle DIA, per il quale ogni DIA viene accettata se non dopo aver presentato una richiesta di autorizzazione preventiva dallo stesso comune.
Roba da matti, da denuncia
 

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