Gio48

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Buongiorno! Mio figlio trentenne conviveva con la fidanzata e si sarebbe dovuto sposare il 16 di settembre. Era tutto pronto ed erano stati fatti tutti gli atti sia in Comune che in parrocchia. A fine agosto lei ha annullato il matrimonio e quindi la convivenza e ha chiuso un rapporto che durava da 9 anni rimanendo Nell'appartamento che insieme avevano locato. Il piccolo appartamento di sua proprietà era locato a canone concordato con cedolare secca.
Ha dato lo sfratto all'inquilino che sostiene che il fatto che lui sia venuto a vivere con noi genitori, ma non disponga di una camera, di un armadio e di un letto dove dormire non costituisca una ragione di urgenza per liberarlo entro 3 mesi.
Qualcuno mi sa specificare se questa situazione costituisca un improrogabile necessità visto che lui dovrebbe lavorare e quindi avere anche a disposizione uno spazio per vivere?
 

Nemesis

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Proprietario Casa
Il locatore non può recedere dal contratto quando vuole.
Può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto alla prima scadenza, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, se esiste uno dei motivi elencati nell'art. 3 della legge n. 431/1998.
Deve quindi aspettare la prima scadenza, anche se ha "improrogabile necessità".
 
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