Francesco Brunetti

Membro Attivo
Proprietario Casa
Un erede che ha accettato tacitamente, avendo ad esempio prelevato l'intero importo di un conto corrente post mortem (conto cointestato). Può procedere alla rinuncia all'eredità? magari con un Notaio compiacente o semplicemente mal informato degli atti che hanno comportato l'accettazione tacita?
Secondo me no, però l'unico modo è opporsi alla rinuncia corretto? ci sono obblighi di pubblicità della stessa oppure è proprio il notaio che deve chiamare ed informare tutti delle volontà prima di formalizzare la rinuncia?
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
però l'unico modo è opporsi alla rinuncia corretto?
Art. 524 c.c.:
Se taluno rinunzia, benché senza frode, a un'eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare la eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti.
Il diritto dei creditori si prescrive in cinque anni dalla rinunzia.

ci sono obblighi di pubblicità della stessa
Art. 52 delle disposizioni per l’attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie:
Presso la cancelleria di ogni tribunale è tenuto, a cura del cancelliere, il registro delle successioni.
[...]
Il registro è diviso in tre parti
[...]
Nella seconda sono registrate le dichiarazioni di rinunzia all'eredità.
[...].
 

Francesco Brunetti

Membro Attivo
Proprietario Casa
Ho capito, quindi se ad esempio la rinuncia è a favore di un proprio figlio, i creditori (altri parenti) possono richiedere le somme al figlio ma non possono opporsi alla rinuncia stessa
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Può procedere alla rinuncia all'eredità? magari con un Notaio compiacente o semplicemente mal informato degli atti che hanno comportato l'accettazione tacita?
La persona prelevando tutta la provvista dal c/c cointestato con il de cuius ha sottratto parte della parte attiva del patrimonio del medesimo cointestatario (nominalmente il 50% della giacenza). I primi danneggiati sono gli altri chiamati all'eredità (perché erede è solo chi ha accettato l'eredità) sia testamentari che legittimi; sono questi che devono agire nei confronti del coerede che ha prelevato i soldi, impugnando la rinuncia.
Poi se la medesima persona ha dei debiti, i suoi creditori (anche parenti ma non chiamati all'eredità) possono agire bloccando il suo 50% nominale di giacenza sul c/c e anche la parte di sua spettanza relativa al 50% nominale di giacenza sul c/c attribuibile al de cuius.
Un chiamato all'eredità carico di debiti se rinuncia all'eredità può far scattate nei creditori la mossa della impugnazione e del subentro al posto dell'erede rinunciante che ti ha illustrato @Nemesis.
i creditori (altri parenti) possono richiedere le somme al figlio ma non possono opporsi alla rinuncia stessa
altrimenti il rinunciante avrebbe trovato il sistema di avere "la botte piena e la moglie ubriaca".
 

Francesco Brunetti

Membro Attivo
Proprietario Casa
Ok chiaro. Grazie. La cosa che non mi tornava è che un erede che ha accettato tacitamente avendo fatto un atto come quello di prelevare, possa poi successivamente rinunciare. Avevo capito che la rinuncia fosse possibile solo per chi era ancora nello stato di chiamato e una volta che aveva accettato anche solo tacitamente non era più possibile
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
una volta che aveva accettato anche solo tacitamente non era più possibile
infatti è così. L'accettazione della eredità è irrevocabile e totale. Cioè non si può rivedere l'accettazione, anche se tacita, e non si può accettare solo una parte.
Chi ha praticamente azzerato il c/c cointestato con il de cuius ha compiuto un atto che si configura come accettazione tacita della eredità, se era un chiamato all'eredità, a meno che lui non dimostri che con il 50% della giacenza prelevata post mortem non abbia pagato, tutti o in parte, i debiti del de cuius.
Insomma c'è poco da fare il furbo.
 

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