claudio edmondo

Membro Attivo
Proprietario Casa
Ieri alle 15:11
Buongiorno

Chiedo gentilmente ai nostri membri più esperti un consiglio, un parere, quale legge, regolamenti o obblighi siano per una siepe di ligustro piantata a confine più di venti anni fa, ora espongo in breve i miei quesiti .

Abito in una casa confinante con un altro proprietario che da circa 5 mesi e arrivato ad abitare con la sua famiglia, a confine ho una siepe alta circa 2,00 mt. di ligustro trovata a suo tempo quando acquistai la casa 12 anni fa e piantata molto prima dal precedente proprietario più di venti anni fa sempre a distanza di 50 cm. da confine, con muretto e rete di recinzione alta 1,60 mt. la siepe è lunga 70 mt.
Ho sempre tagliato la siepe regolarmente da 12 anni a questa parte sia dalla mia parte che dall'altra parte chiedendo al proprietario di entrare nella sua proprietà tutto a mie spese e andando in accordo tutti questi anni.
Tutto questo l'ho fatto per andare d'accordo sebbene la moglie mi richiamava più volte che dovevo lasciare pulito o richiamandomi che non avevo pulito bene, ma indubbiamente per quieto vivere si manda giù!!
Ora il vecchio proprietario se ne andato e subentrato questo nuovo da 6 mesi con cani che abbaiano di notte e dalle prime discussione mi sembra abbastanza difficile e poco conciliabile pretendendo di fare gli affari altrui.

Veniamo al punto, ho tagliato da poco la siepe di ligustro e l'ho lasciata 10/15 cm. più alta del solito perchè il giardiniere mi diceva che ha avendo avuto problemi invernali di sopravvivenza e il consiglio era di lasciarla un po più alta del solito, con un accordo verbale il nuovo proprietario l'avrebbe tagliata dalla sua parte, ora lui rinnega questo accordo e mi dice di ritagliare la siepe ad altezza di 1,80 mt. come per regolamento comunale e tagliare anche dalla sua parte i rami che trasbordano dalla sua proprietà e portare via il tutto a mie spese.
Io l'avrei fatto ma si è presentato malamente e prepotentemente a pretendere le cose e non intendo dare nuovamente questo mio servizio gratuito a mie spese con persone che si presentano maleducate al primo incontro.

Ora vi chiedo un parere:
1. Sono obbligato a tagliarla a questa altezza? Sebbene da più di 20 anni sia sempre stata di altezza
2.00 mt. più o meno ? Esiste in questo caso un diritto acquisito passati più di 20 anni? e a quale codice
fa riferimento?

2. Non so se mi sbaglio ma la siepe di questo tipo (ligustro) la posso tenere di altezza massima di 2,50 mt. e vero o no? a che legge o regolamento fa fede?

Spero di ricevere ragguagli o consigli di come comportarmi con questo nuovo vicino che voglio evitarmi problemi futuri ma avere chiaro i miei diritti e i doveri da ambedue le parti.

Scusate se mi sono dilungato ma volevo scrivere in dettagli la mia situazione per esservi più chiara possibile.

Vi ringrazio e aspetto vostri consigli.

Saluti
Claudio
 

AnArchi

Membro Attivo
Professionista
Salve, se gli accordi con il vicino sono dettati dal buon vicinato e le opere sono effettuate da entrambe con buona pace della sfoltitura della siepe effettuata da uno o tutti e due i vicini, nessuno può contestare tale accordo. Ma adesso essendo cambiato il proprietario confinante, la situazione è leggermente cambiata e pertanto tale accordo deve essere riformulato e ripreso in modo pacifico; io ho sempre e vivamente suggerito "sempre" di fare accordi scritti.
Per quanto riguarda l'altezza della siepe questa va distinta in base alla sua essenza e in base a questa esistono le diverse distanze minime: 3 m. (alberi di alto fusto); 1,50 m. (alberi non di alto fusto); 0,50 m. (viti, arbusti e siepi vive).
Le siepi, inoltre, vanno suddivise: 0,50 m. (siepi vive); 1,00 m. (siepi costituite da alberi di alto e medio fusto, come "ontano, castagno o piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo"); 2 m. (siepi di robinie, ecc.).
Per le altezze, si dovrà fare riferimento a due ordini, quello previsto dal codice civile e quello dettato dal Regolamento del verde comunale; ovvero:
se una siepe cresce in prossimità del confine con la proprietà di un altro soggetto o sul confine con strade di proprietà privata (mai comunali), bisogna rispettare le distanze regolamentari stabilite dagli appositi regolamenti comunali (gli Uffici del Comune possono dare informazioni precise e indiscutibili).
In altro caso l’altezza viene stabilita codice civile (art. 892) in 2,50 mt; mentre se esiste un muro di confine si farà riferimento all'art. 893 dello stesso codice.
Spero esseri stato d'aiuto.
 

claudio edmondo

Membro Attivo
Proprietario Casa
Salve, se gli accordi con il vicino sono dettati dal buon vicinato e le opere sono effettuate da entrambe con buona pace della sfoltitura della siepe effettuata da uno o tutti e due i vicini, nessuno può contestare tale accordo. Ma adesso essendo cambiato il proprietario confinante, la situazione è leggermente cambiata e pertanto tale accordo deve essere riformulato e ripreso in modo pacifico; io ho sempre e vivamente suggerito "sempre" di fare accordi scritti.
Per quanto riguarda l'altezza della siepe questa va distinta in base alla sua essenza e in base a questa esistono le diverse distanze minime: 3 m. (alberi di alto fusto); 1,50 m. (alberi non di alto fusto); 0,50 m. (viti, arbusti e siepi vive).
Le siepi, inoltre, vanno suddivise: 0,50 m. (siepi vive); 1,00 m. (siepi costituite da alberi di alto e medio fusto, come "ontano, castagno o piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo"); 2 m. (siepi di robinie, ecc.).
Per le altezze, si dovrà fare riferimento a due ordini, quello previsto dal codice civile e quello dettato dal Regolamento del verde comunale; ovvero:
se una siepe cresce in prossimità del confine con la proprietà di un altro soggetto o sul confine con strade di proprietà privata (mai comunali), bisogna rispettare le distanze regolamentari stabilite dagli appositi regolamenti comunali (gli Uffici del Comune possono dare informazioni precise e indiscutibili).
In altro caso l’altezza viene stabilita codice civile (art. 892) in 2,50 mt; mentre se esiste un muro di confine si farà riferimento all'art. 893 dello stesso codice.
Spero esseri stato d'aiuto.

Ti ringrazio forse in ritardo ora è tutto chiaro
 

billi

Membro Junior
Professionista
la manutenzione del verde, non rientra tra i diritti di usucapione. va fatta per motivi igienici e sanitari. se sta tutta nella vostra proprieta dovete manutenerla, evitando, "fastidi" significativi al confinante. quanto alla famosa altezza massima non ci ho capito granchè. l'importante, se esiste un regolamento di igiene e decoro comunale, farlo rispettare.
 

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