Nemesis

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Ovvero quanto avevo detto al mio 1° post.
L'OP aveva posto la domanda "l'assemblea straordinaria deve essere A)preceduta da quella in prima convocazione"?
La risposta doveva essere: no. L'assemblea può riunirsi direttamente in seconda convocazione. Senza che vi sia stata una prima.
 

condobip

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L'OP aveva posto la domanda "l'assemblea straordinaria deve essere A)preceduta da quella in prima convocazione"?
La risposta doveva essere: no. L'assemblea può riunirsi direttamente in seconda convocazione. Senza che vi sia stata una prima.
Dove sta scritto che si può saltare pari passo la 1° convocazione e convocare direttamente la 2°? Ovvero senza programmare la 1°?
Quale norma di Legge prevede questo?

questo è quello che vale;

cc Art. 1136. - (Costituzione dell'assemblea e validita' delle
deliberazioni). - L'assemblea in prima convocazione e' regolarmente
costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i
due terzi del valore dell'intero edificio e la maggioranza dei
partecipanti al condominio.
Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che
rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la meta' del
valore dell'edificio.
Se l'assemblea in prima convocazione non puo' deliberare per
mancanza di numero legale, l'assemblea in seconda convocazione
delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni
caso, non oltre dieci giorni dalla medesima. L'assemblea in seconda
convocazione e' regolarmente costituita con l'intervento di tanti
condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell'intero
edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La deliberazione
e' valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un
numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore
dell'edificio.
Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca
dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie che
esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, le
deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o
riparazioni straordinarie di notevole entita' e le deliberazioni di
cui agli articoli 1117-quater, 1120, secondo comma, 1122-ter nonche'
1135, terzo comma, devono essere sempre approvate con la maggioranza
stabilita dal secondo comma del presente articolo.
Le deliberazioni di cui all'articolo 1120, primo comma, e
all'articolo 1122-bis, terzo comma, devono essere approvate
dall'assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza
degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell'edificio.
L'assemblea non puo' deliberare, se non consta che tutti gli aventi
diritto sono stati regolarmente convocati.
Delle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale da
trascrivere nel registro tenuto dall'amministratore».
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/12/17/012G0241/sg
 
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condobip

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Se tutti sono d'accordo nel non farla, non ci sarà. Sarà stata solo convocata, ma automaticamente sarà deserta.
Ovvio se nessuno ci va, oppure non si raggiunge il quorum costitutivo sarà deserta, ma deve essere programmata sia la 1° che la 2° non sei d'accordo?
Oppure ci sarà il rischio che avevo anticipato programmando solo la 1°, tempi ristretti e forse insufficienti per la 2°, da cui nuova procedura, e alè ! :)
Ma è impossibile saltare direttamente alla 2° se non si programma la 1° mi pare ovvio :maligno:
 
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condobip

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Solo se la 1° si è tenuta.
Non è vero, perchè la prima potrebbe non tenersi per mancanza di quorum costitutivo, cioè deserta, in pratica la 1° potrebbe non essere svolta sia per completa assenza dei condomini, sia per insufficiente partecipazione degli stessi in relazione al numero ed al valore delle quote, ma deve essere programmata, e non è neppure necessario redigere il verbale per questa 1° deserta;

In tema di assemblea condominiale, la sua seconda convocazione è condizionata dall'inutile e negativo esperimento della prima, sia per completa assenza dei condomini, sia per insufficiente partecipazione degli stessi in relazione al numero ed al valore delle quote. La verifica di tale condizione va espletata nella seconda convocazione, sulla base delle informazioni orali rese dall'amministratore, il cui controllo può essere svolto dagli stessi condomini, che o sono stati assenti alla prima convocazione, o, essendo stati presenti, sono in grado di contestare tali informazioni. Pertanto, una volta accertata la regolare convocazione dell'assemblea, l'omessa redazione del verbale che consacra la mancata riunione dell'assemblea in prima convocazione non impedisce che si tenga l'assemblea in seconda convocazione, né la rende invalida. --- Cass. civ., sez. II, 24 aprile 1996, n. 3862
 

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