basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Il no invece serve, dato che la tua affermazione era falsa.
Dato che sei sempre preciso, dovresti ammettere che la tua replica, anche omettendo il "No", manteneva lo stesso significato.

Infatti la regola recita:
"può essere convocata in via straordinaria dall'amministratore quando ne è fatta richiesta da almeno due condòmini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio.

p.s.: non ricordavo di aver aggiunto "qualunque sia la percentuale", che mentalmente riferivo all'esito della votazione, non alla percentuale necessaria alla convocazione.
 

zecchin

Membro Junior
Proprietario Casa
L'assemblea può essere convocata dall'attuale amministratore. Non da chi non è più in carica.
Gli "appoggiatori" del vecchio amministratore, se rappresentano almeno un sesto del valore dell'edificio, possono richiedere all'amministratore in carica di convocare in via straordinaria l'assemblea. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini
possono provvedere direttamente alla convocazione.
Grazie.
 

Franci63

Membro Storico
Proprietario Casa
se sono presenti il 25% dei condomini,cosa puo' accadere.
Se sono presenti solo loro, non potranno deliberare su nulla, anzi, non sarà nemmeno validamente costituita l'assemblea.
L’assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condòmini che rappresentino almeno un terzo del valore dell’intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio.
 

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