Sonia Roma

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Buongiorno a tutti,
ho recentemente avuto un problema con un termosifone guasto che ho dovuto sostituire al costo di oltre € 200,00.
La mia domanda è: essendo usufruttuaria ultra-ottantenne e trattandosi di spesa straordinaria non dovrebbe essere rimborsata dal nudo proprietario?
 
Seppur parte di un impianto a servizio dell'immobile...ho qualche "remora" nell'imputare la spesa al nudo proprietario.

Ps.
Non è dirimente la "grandezza fisica/costo" del radiatore.
 
L'art. 1576 cc dovrebbe fugare ogni dubbio sull'attribuzione al nudo proprietario della spesa per la sostituzione termosifone. Così lo studio legale in Roma Avv. Vincenzo Morgagni.
 
L'art. 1576 disciplina le "locazioni"...cosa comunque diversa dalla "nuda proprietà/usufrutto".

Nello specifico ci si deve riferire all' art. 1005 sempre del CC che precisa quali siano le spese a carico del "nudo proprietario" e che recita:

Le riparazioni straordinarie sono a carico del proprietario.

Riparazioni straordinarie sono quelle necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento, per intero o per una parte notevole, dei tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di sostegno o di cinta .


Dal testo appare come il legislatore si riferisca unicamente alla struttura dell'immobile (parti edilizie) e non agli impianti nello stesso inclusi e volti al "benessere" nell'uso abitativo.
Per esclusione tutto ciò che non è contemplato rimane a carico dell'usufruttuario.

Anche volendo discettare una distinzione fra spese ordinarie e straordinarie sottolineo che un conto è la sostituzione integrale di un impianto...altra questione la mera sostituzione di un elemento dello stesso.

Tradotto la sostituzione di un radiatore, giunto a fine vita per l'uso fatto, quale "componente" di un più complesso impianto di riscaldamento è spesa che compete all'usufruttuario.

Ps.
Nessuno impedisce di cercare un Giudice che dia una diversa lettura...ma si facciano 2 conti prima di iniziare una causa...specie in ottica tempistiche delle cause ed effetti secondari: l'importo in discussione reinvia al Mediatore/Giudice di Pace con la conseguenza che le spese di procedura (compensate fra le parti) probabilmente non pareggiano il rimborso.
 
Ultima modifica:
Ammetta il mio interlocutore che il codice non considera il caso dell'usufrutto a vita come nel caso di Sonia. Si parla di manutenzione ordinaria cui è tenuta, e di rimborso per straordinari all'estinguersi dell'usufrutto. 2' comma art. 1009 c.c. Inconciliabile.
 
Si è sottolineata l'inconciliabilità di cui sopra per evidenziare l'altrettanta imprecisione nel definire "ordinaria manutenzione" interpretata in più sedi come "piccola manualità" .
 

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