Comunque ho fatto un po' di ricerche rispetto alla distribuzione delle spese di manutenzione tra inquilino e proprietario e risulta che la sostituzione della ventola radiale è dovuta a vetustità e non a cattivo uso della caldaia da parte dell' inquilino e non rientra nella manutenzione ordinaria,
Premessa la palese differenza fra una caldaia privata ed una condominiale...le cose non sono come le riporti.
In primis la questione "vetustà" deve rifarsi al momento dell'ingresso in locazione...e non dopo 3 anni. Un bene (impianto) condominiale è generalmente sottoposto ad un logorio maggiore.
Manutenzione ordinaria/straordinaria sono termini usati ambiguamente e spesso a sproposito a seconda dell'autore o del contesto.
La rottura della "ventola" non è una manutenzione straordinaria visto che con tale termine (in ambito locatizio) s'intende la sostituzione integrale dell'impianto e non la mera riparazione.
Ad integrazione del CC subentrano accordi specifici o di settore tipo il D. Min. Infrastrutture e Trasp. 16/01/2017
Allegato D - tabella oneri accessori, ripartizione fra locatore e conduttore) alla voce “Impianti di riscaldamento, condizionamento, produzione acqua calda, addolcimento acqua”, dispone:
- a carico del locatore le spese riguardanti l’installazione e sostituzione degli impianti e l’adeguamento degli impianti a leggi e regolamenti;
- a carico del conduttore le spese riguardanti la manutenzione ordinaria degli impianti, compreso il rivestimento refrattario; la pulizia annuale degli impianti e dei filtri e messa a riposo stagionale; la lettura dei contatori; l’acquisto combustibile, consumi di forza motrice, energia elettrica e acqua.
Se vale per un refrattario vale per una ventola.
In Giurisprudenza ...si entra in un Mare Magnum..
Ti evidenzio questa:
Tribunale Salerno, 28/11/2007, n.2702
In tema di locazione di immobile ad uso abitativo, l’obbligo, gravante sul locatario, di mantenere la cosa locata nello stesso stato in cui si trovava al momento del contratto e, comunque, in uno stato tale da servire all’uso pattuito, include anche l’obbligo di provvedere alle riparazioni di piccola manutenzione, laddove devono intendersi come tali quelle derivanti non dal caso fortuito ma dall’utilizzo quotidiano del bene da parte del locatore. Ne deriva che
spettano al conduttore le spese necessarie alla riparazione della caldaia, indipendentemente dal fatto che essa abbia già subito una prima sostituzione.
Non co