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Proprietario Casa
Buonasera.
Io e i miei due fratelli siamo comproprietari di un appartamento in un condominio, gravato da diritto di abitazione a favore di una quarta persona.
Avremmo bisogno di chiarimenti circa il pagamento delle spese di straordinaria amministrazione.
Per una serie di circostanze che non starò ad elencare, vorremmo interrompere il pagamento della ns quota di spese straordinarie chiedendo l'applicazione dell'art. 1006 cc. Il punto è questo: visto che tali spese vengono votate da tutti i condomini, trova applicabilità il succitato articolo? E in caso affermativo, se il titolare del diritto di abitazione si rifiuta comunque di pagare, alla fine l'amministratore si rivolgerà ancora a noi per il saldo?
Uno dei motivi per cui intendiamo sospendere ulteriori pagamenti è che tale titolare di diritto di abitazione, dopo la bellezza di sei anni di godimento dell'unità immobiliare, ancora non ha provveduto a redigere l'inventario e a versare adeguata garanzia (art. 1002), nonostante sollecitato più di una volta. Visti i pessimi rapporti intercorrenti, non ci è possibile interloquire direttamente con l'interessato e prendere visione dell'appartamento, ma d'altra parte vorremmo evitare di imbarcarci in una (altra) causa legale.
Ringrazio anticipatamente per la/e risposta/e.
 
Ritenendo applicabile al dir. di abitazione la disciplina dell'usufrutto e considerato quanto ex art.67 disp att.
"L’usufruttuario di un piano o porzione di piano dell’edificio esercita il diritto di voto negli affari che attengono all’ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni.
Nelle altre deliberazioni, il diritto di voto spetta ai proprietari, salvi i casi in cui l’usufruttuario intenda avvalersi del diritto di cui all’articolo 1006 del codice ovvero si tratti di lavori od opere ai sensi degli articoli 985 e 986 del codice. In tutti questi casi l’avviso di convocazione deve essere comunicato sia all’usufruttuario sia al nudo proprietario.
Il nudo proprietario e l’usufruttuario rispondono solidalmente per il pagamento dei contributi dovuti all’amministrazione condominiale"


- le spese di manut. straordinaria, su cui delibera il nudo proprietario, spettano al medesimo; voi siete tenuti alle spese; l'usuario, ex art. 1006 potrà (ma non è un obbligo) sostenere le spese.
- le spese di amnut. ordinaria spettano all'usuario.
Quindi se voi non pagate le spese di manut. straordinaria l'amministratore vi contesterà immediatamente l'inadempimento e provvederà al recupero forzoso delle somme con D.I. nei vostri confronti (lo stesso accadrà se l'usuario non versasse le spese per la manut. ordinaria); vi sconsiglio tal stratagemma: non avreste alcun beneficio.
Per il rispetto dell'art.1002 Cc e relativi obblighi dell'usuario dovrete agire diversamente (=vertenza legale).
 

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