1) Il diritto di accettare l'eredità si prescrive in 10 anni, che decorrono dalla data in cui si è aperta la successione, ossia da quella del decesso (art. 480 c.c.);
2) vi è da aggiungere però che "QUALUNQUE PERSONA INTERESSATA", quale potrebbe essere a mio avviso anche l'Amministratore di condominio, potrebbe chiedere all'autorità giudiziaria di fissare un termine entro il quale i chiamati debbano dichiarare se accettano o rinuciano all'eredità. Decorso inutilmente questo termine, i chiamati perdono definitvamente il diritto di accettare e la quota di eredità andrà naturalmente e beneficio dell'altro o altri coeredi (art. 481 c.c.).
2) Vi è da dire inoltre che l'accettazzione può essere "pura e semplice" oppure con beneficio d'inventario: nel primo caso il patrimonio del de cuius si trasferisce all'erede, potremmo dire che il patrimonio del de cuius si unifica a quello dell'erede, pertanto qualora i beni della persona deceduta non dovessero essere sufficienti a pagare tutti i debiti, l'erede risponderà dei debiti del de cuius col suo patrimonio personale. Nel secondo caso (accettazione con beneficio di inventario) invece la confusione dei due patrimoni (quello del de cuius e quello dell'erede) non si verifica, per cui l'erede potrà essere chiamato a rispondere dei debiti della persona deceduta SOLO nei limiti dei beni che ha ereditato e NON del suo patrimonio personale che rimane quindi salvaguardato e tutelato; per questo motivo si chiama accettazione dell'eredità con il beneficio dell'inventario, appunto perché, contrariamente alla regola generale prima vista, in questo caso l'erede risponde dei debiti del de cuius nei limi dei beni ereditati e inventariati.
3) per quanto riguarda le spese condominiali ordinarie, a mio avviso queste dovrebbero essere ad esclusivo carico di quell'erede che ha il possesso e quindi il godimento in esclusiva dell'immobile. Le spese straordinarie invece dovrebbero gravare su tutti i chiamati all'eredità, a meno che non vi sia una rinuncia espressa all'eredità come sopra detto. In quest'ultimo caso, sarebbe opportuno informare l'amministratore con una lettera raccomandata a.r. invitandolo a chiedere il pagamento dei contributi condominiali all'erede che ha il possesso dell'immobile.