cec

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Proprietario Casa
Salve,
nei miei contratti di locazione, per la ripartizione degli oneri accessori, ho sempre fatto riferimento all'allegato G. Ho visto che in qualche discussione avete consigliato l'allegato D.
Quale è la differenza? Grazie
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
l'allegato D.
Nei contratti concordati è obbligatorio riferirsi alla Tabella Allegato D al D.M. 16/01/2017, come scritto nell'apposita clausola del modello ministeriale:
Articolo 4
(Oneri accessori)
Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato D al
decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge n. 431/1998..


Per la ripartizione degli oneri accessori nei contratti liberi 4 + 4 si possono adottare altri criteri e Tabelle.
Ad esempio quella di Confedilizia è molto dettagliata.
 

Allegati

  • Tabella_confedilizia_ripartizione_spese_inquilino_proprietario.pdf
    31,3 KB · Visite: 35

cec

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Nei contratti concordati è obbligatorio riferirsi alla Tabella Allegato D
Grazie, mi era sorto il dubbio, quindi ho fatto giusto dato che io ho contratti a canone libero.
Si in realtà quella di Confedilizia è più dettagliata, valuterò se inserire questa nei prossimi contratti.
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
quella di Confedilizia è più dettagliata
Te la consiglio per i contratti liberi, anche perché è più favorevole al proprietario/locatore.

Ad esempio: nella Tabella Confedilizia il compenso dell'amministratore condominio e l'assicurazione dello stabile sono suddivisi 50% locatore e 50% inquilino.
Mentre la Tabella Sicet li considera oneri completamente a carico del locatore:
 

cec

Membro Attivo
Proprietario Casa
Te la consiglio per i contratti liberi, anche perché è più favorevole al proprietario/locatore.

Ad esempio: nella Tabella Confedilizia il compenso dell'amministratore condominio e l'assicurazione dello stabile sono suddivisi 50% locatore e 50% inquilino.
Mentre la Tabella Sicet li considera oneri completamente a carico del locatore:
Grazie, nel mio caso sono più le cose singole che mi interessano (caldaia, giardino, impianti....). Nessuno degli appartamenti che gestisco ha condominio/amministratore.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
lo stesso dell' allegato D, basta lo scarichi ...
Pensavo fosse un refuso. Grazie.

Ps: a parte i concordati, io non trovo tali elenchi particolarmente utili. Rimane sempre il rapporto personale locatore-conduttore. Poi la realtà è sempre più dettagliata delle sintesi.
E nel merito non sempre condivido: ad es la tabella Confedilizia per quanto riguarda Amministrazione e Assicurazione.
Io scrivo direttamente sul contratto che , se esistono, le spese di amministrazione sono a carico dell’inquilino ( del resto sono in genere obbligatorie e svolgono un servizio al condominio come il riscaldamento, la pulizia, ecc) mentre ritengo a carico della proprietà la Assicurazione: credo che questa vada sempre a beneficio della proprietà
 

Clematide

Membro Attivo
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La tabella degli oneri accessori e dei soggetti che li devono sostenere (l'allegato D del dm 16.01.2017 riproduce il “vecchio” allegato G del dm 30.12.2002, istituiti per le locazioni convenzionate, ma nulla vieta di adottare tali tabelle per le locazioni a canone libero), come, del resto, anche le tabelle di alcune sigle di categoria rimangono, per come la vedo io, comunque lacunose riguardo a molte voci, di cui potrei darvi molti esempi, non considerate dalle succitate tabelle, voci per le quali occorre rifarsi, stando all’art.4 del dm del 2002 e del dm del 2017, alle leggi vigenti, che vuol dire l’articolo 9 della 392, gli articoli 1576 e 1609 del codice civile e gli usi locali.

Ora, è difficile che una Raccolta degli usi locali di un Comune dica a chi spetta la riparazione o la sostituzione di una parte o di un elemento di un water, di una caldaia di riscaldamento, di un condizionatore, di una persiana o di una tapparella.

Il codice civile rimane sul vago e fornisce solo un’indicazione generale (non contiene una distinta analitica delle spese) perché quando è entrato in vigore le spese incidevano poco sul rapporto locativo.

Le sue disposizioni pongono a carico del locatore tutte le spese necessarie, comprese quelle derivanti da vetustà (ad es. una lavatrice vecchia di 20 anni) e da caso fortuito (ad es. furto con scasso), eccetto quelle di piccola manutenzione, che sono quelle di minima portata (piccola spesa rapportata al canone), dipendenti da deterioramenti dovuti all’uso, che sono a carico dell’inquilino: occorre, quindi, capire il tipo di guasto e la sua causa.

Ed è su questo fronte, che vede contrapposte le ragioni di vetustà avanzate dal conduttore e le ragioni dell’usura del manufatto o il suo utilizzo improprio o negligente accampate dal locatore, che si aprono le più aspre contese: i costi della manutenzione sono sempre al centro delle liti perché le parti, perennemente in subbuglio & perennemente insoddisfatte, hanno il brutto vizio di andare allo scontro nella giungla locativa come gorilla ubriachi.

Nei contratti di locazione ad uso abitativo, art.2, co.1 della 431, è comunque possibile prevedere deroghe ai principi codicistici, deroghe più vantaggiose per il locatore (è caduto il divieto, posto dall’art.79 della 392, di patti per lui più vantaggiosi), ma il punto è se il conduttore sgranerà gli occhi o alzerà cori di proteste a pretese opportuniste sopra le righe, ragione per cui si suggerisce prudenza per non sconfinare nell’aleatorietà del contratto (quello di locazione è un contratto tipico non aleatorio e, secondo alcuni interpreti, assumerebbe natura aleatoria un contratto che ponesse a carico del conduttore l’onere delle riparazioni ordinarie e straordinarie) che poi imporrebbe valutazioni sulla disciplina giuridica applicabile.
 

Gagarin

Membro Assiduo
Professionista
valuterò se inserire questa nei prossimi contratti.
Nel mio piccolo, invece, in caso di 4+4, ti consiglio se valutare di inserire la clausola che tutte le spese condominiali ordinarie saranno a carico del conduttore: da quando ho iniziato a metterla vivo mooooolto più tranquillo.
 

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