Nel mio Comune, ad esempio, i seguenti articoli definiscono come soggetti passivi della TARI i proprietari nei seguenti casi:

3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare e in caso di locazione frazionata della medesima unità immobiliare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le pertinenze o locali accessori locati a non residenti. In caso di utenze non domestiche si applica la riduzione prevista all’articolo. 20, comma 4 lett. b) o in alternativa la categoria dell’utenza riferita alla destinazione effettiva dichiarata dall’utente.
3 bis. In caso di immobile ad uso abitativo con contratto di locazione intestato a più persone che non costituiscono un unico nucleo familiare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. E’ fatto obbligo al possessore di dichiarare il numero degli occupanti, in mancanza di tale dichiarazione vengono considerati tre occupanti per l’intera annualità, salva la possibilità dell’accertamento da parte del Comune di un diverso numero.
3 ter. In caso di immobile locato temporaneamente ad uso turistico, il tributo è dovuto dal possessore e assoggettato alla tariffa della categoria prevista per le utenze non domestiche, quali pensioni, affittacamere e B&B.
 

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