baise

Nuovo Iscritto
Salve,
Vorrei chiedere il vostro aiuto per capire la mia situazione.Premesso che ho rogitato ad aprire come prima casa.A giungno ho chiesto la residenza ma sono ancora in attesa.Il problema è il seguinte:Ho ricevuto una raccommandata dall'Agenzia del territorio per la notifica di avviso di accertamento.IN pratica mi hanno notificato che la mia casa è passata dalla categoria A4 alla categoria A2.Col numero dei vani passato da 7 a 7,5.Ho chiamato il mio notaio per capire qualcosa,ma lui mi dici che dovrei pagare circa 1300 euro ma si puo fare ricorso.Io di questa tassa,non ne sapevo nulla e la notifica non dice nemeno se c'è qualcosa da pagare o no.
Qualcuno mi aiuti a sapere qualle sono le tasse che devo pagare? IO sapevo di dover pagare l'ICI ma solo per i mesi prima di avere la residenza e la tassa per i riffiuti.Ce ne sono altri?
Grazie.
 

filegia

Nuovo Iscritto
Non è chiaro a quale scopo dovresti pagare questi 1300 euro.
La revisione delle rendite catastali vengono effettuate dall'agenzia del territorio in base ad alcuni parametri. Se la casa è di nuova costruzione, o vi è stata una variazione anche solo interna, l'accatastamento proposto dal tecnico non rispettava evidentamente tali parametri.
 

Jrogin

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Se la casa è di nuova costruzione, o vi è stata una variazione anche solo interna, l'accatastamento proposto dal tecnico non rispettava evidentamente tali parametri.
Penso anche io che il problema sia questo.
Ci sarebbe utile sapere quindi se al momento dell'acquisto era una casa di recente costruzione (quindi con rendita ancora presunta). Oppure se sono state fatte delle modifiche.
 

gorgiagorgia

Nuovo Iscritto
Sarebbero necessarie alcune informazioni:

1.- Al momento del rogito la rendita dell'immobile era definitiva o solo presunta?
2.- La comunicazione che hai ricevuto proviene dall'Ufficio del Registro o è una semplice comunicazione (obbligatoria per legge) da parte dell'Agenzia del territorio di modifica della rendita catastale fatta d'ufficio?

Se la rendita era solo presunta e quella definitiva risulta superiore, l'ufficio del registro potrebbe volerti chiedere di rivedere l'imposta che hai pagato (3%). Suppongo che tu abbia pagato sulla base della rendita catastale e non del prezzo effettivo.
Hai comunque la possibilità di fare ricorso contro la modifica fatta d'ufficio e, a mio modo di vedere, anche contro un eventuale revisione della imposta di registro pagata, considerato che la nuova rendita, anche se fosse sacrosanta, dovrebbe valere, generalmente, solo dal momento della comunicazione.
Comunque, i 1300 € di cui parla il notaio dovrebbero corrispondere, più o meno, ad un aumento di 370/375 euro della rendita catastale che è stata presa come base di calcolo al momento del rogito; il che, per 0,5 vani di differenza (da 7 a 7,5) mi sembra inverosimile.
Per quanto riguarda l'ICI, credo che tu, trattandosi di abitazione dove risiedi, non debba pagare nulla per il periodo che va dalla richiesta della residenza, anche se questa non ti è stata ancora concessa per ragioni burocratiche.

Spero che qualcuno più esperto di me intervenga nella discussione.
Ciao a tutti.
 

baise

Nuovo Iscritto
Ringrazio tutti per l'interessamento.
La casa è una vecchia construzione degli anni 80.Ci sono state fatte delle modifiche interne ma sanate prima del rogito.La planimetria della casa al rogito corrisponde perfettamente.Al momento del rogito,la rendita era di euro 292,83 invece la comunicazione del'Agenzia porta 677,85 euro.il notaio mi detto che mi dovrebero arrivare una altra comunicazione del'agenzia con l'importo da pagare.Importo che si aggirerà sui 1300 euro circa.
io vorrei sapere se la colpa è mia o di qualcun altro?
Se ci sono altre tasse che dovrei pagare?
Vi ringrazio tutti.
 

gorgiagorgia

Nuovo Iscritto
Dovresti accertare se la rendita di 292,83 era definitiva o solo presunta e se anteriore o posteriore alle modifiche interne effettuate.
Da quanto dici, le modifiche sono anteriori al rogito e, quindi, fatte dal precedente proprietario. Molto probabilmente la rendita considerata al momento del rogito era quella definitiva precedente alle modifiche, che forse non sono state comunicate al Catasto o, pur comunicate con la nuova rendita da parte del tecnico che ha seguito i lavori di modifica, non ancora ratificate.
In questo ultimo caso, venditore e notaio avrebbero dovuto farti presente che la rendita non era quella definitiva. La mancata comunicazione da parte del venditore e del notaio dovrebbe far ricadere su di loro almeno le spese per eventuali sanzioni che ti venissero addebitate.
La nuova rendita (677,85), però, sia che sia stata calcolata dal tecnico responsabile delle modifiche, sia che sia stata attribuita d'ufficio, a mio parere, parte dal momento in cui sono stati ultimati i lavori di ripristino e pertanto è da considerare in vigore al momento del rogito.
Potresti tentare di ottenere qualcosa dal venditore, se, per dolo o per disattenzione, la situazione non ti è stata fatta presente al momento del rogito. Anche se non si tratta di un inganno, resta il fatto che le caratteristiche del bene da te acquistato non sono quelle che sono state certificate da venditore e notaio. Trattandosi di abitazione di residenza questo non ti creerà problemi ai fini IRPEF e ICI (che comunque non si pagano), ma una rendita catastale così alta potrebbe costituire una remora in caso di futura vendita come seconda casa.
Cerca di contattare il tecnico che ha seguito le ristrutturazioni, fatti dire quale rendita aveva calcolato e, nel caso sia inferiore a quella comunicatati, tenta il ricorso con l'Agenzia del Territorio.
Se non ottieni nulla, né dal Catasto, né dal venditore, credo che non ti resti che pagare, considerato che un avvocato ti costerebbe di più e con esiti incerti.
Ciao!
 

baise

Nuovo Iscritto
Grazie mille gorgiagorgia.se ho capito bene,devo solo pagare.Cercherò di contattare il tecnico almeno per una chiacchierata.In tutto questo,penso che sia il notaio a mancare al suo dovere.Doveva accertare lui la regolarità delle carte.Il venditore ha fatto il suo affare e di certo non mi darà un centesimo in dietro.E fare causa al notaio non ci penso nemeno.Comunque ancora grazie.
 

gorgiagorgia

Nuovo Iscritto
Caro Baise, ti arrendi con troppa facilità. Accerta prima come stanno le cose, perché nel caso che si trattasse di una variazione di ufficio, ritengo che non è detto che dovresti pagare.
Ma è necessario parlare col tecnico e farti dare copia della DOCFA che lui al tempo della ristrutturazione dovrebbe aver fatto.
Nel frattempo, fai una visura catastale dell'immobile e vedi un po' come stanno le cose. Se vuoi in questo posso aiutarti se non sei in grado di farlo da solo o non hai qualcuno che può farlo per te.
Non faccio il generoso; è solo che ho avuto tanti problemi simili ed ho il dente avvelenato con certi uffici e per quanto posso lotto fino a che mi è possibile. E spesso la vinco io.
Ciao!
 

gorgiagorgia

Nuovo Iscritto
Caro Baise, ti riporto sotto un documento che ti può essere utile. Per quanto sia specificatamente riferito all'ICI, ha valore anche per gli altri tributi, compresa l'imposta di registro.
Ciao!


ATTRIBUZIONE O MODIFICA DELLE RENDITE CATASTALI:
(Min. fin., Circ. 13/3/01, n. 4/FL)

(omissis)........................le novità del collegato alla finanziaria 2000 relative all'attribuzione o modificazione delle rendite catastali (art. 74, legge n. 342/2000).
Il collegato ha previsto che a decorrere dal 1º gennaio 2000, gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione ai soggetti intestatari della relativa partita.
Non è più sufficiente, quindi, la semplice "comunicazione" della rendita catastale, ma occorre effettuare la notificazione della rendita stessa, seguendo le norme di carattere generale stabilite dalla legge per tale procedimento. La notificazione deve essere effettuata dall'Ufficio del territorio competente che deve darne tempestiva comunicazione ai Comuni interessati.
La disposizione stabilisce, in sostanza, l'inefficacia giuridica degli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sino a quando queste ultime non siano ritualmente notificate.
Dalla data di notificazione decorre il termine di 60 giorni per proporre ricorso contro l'attribuzione della rendita catastale.
Il Ministero, a questo proposito, ha evidenziato che, ai fini processuali, possono sorgere alcuni problemi, in quanto può legittimamente proporre ricorso avanti alle Commissioni tributarie solamente il possessore degli immobili e non l'intestatario della partita catastale che può essere un soggetto diverso dal primo.
I problemi derivanti dalla non coincidenza tra questi due soggetti possono essere risolti dallo statuto dei diritti del contribuente, che prevede l'obbligo da parte dell'Amministrazione di assicurare al contribuente l'effettiva conoscenza degli atti a lui destinati.
Pertanto, al fine di garantire al contribuente il diritto alla difesa, occorre che la notificazione venga effettuata anche a colui che ha il possesso del bene, in quanto risulta essere il soggetto direttamente interessato a impugnare gli atti (art. 6, legge n. 212/2000).
Poiché gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali acquistano rilevanza giuridica solo dal momento in cui queste ultime siano ritualmente notificate, il Comune, a decorrere dal 1º gennaio 2000, fino alla data dell'avvenuta notificazione della rendita, non può legittimamente richiedere al soggetto passivo dell'ICI:
- l'imposta relativa alle annualità precedenti alla notificazione, risultante dalla differenza tra quanto versato dal contribuente e quanto dovuto in base alla rendita attribuita; ciò perché questa, avendo valore solo dalla data della notificazione, risulta essere un dato giuridicamente inesistente fino a quando non legalmente resa nota all'interessato;
- le sanzioni, poiché nessuna violazione può essere imputata al contribuente che abbia versato il tributo in base a quanto dichiarato;
- gli interessi, in quanto non vi è alcun recupero di imposta sulla quale poterli calcolare.
La disposizione non si applica agli atti impositivi riferiti alle rendite proposte dai soggetti passivi dell'ICI secondo la procedura Doc-Fa, in quanto tali rendite, essendo iscritte in catasto sulla base di dichiarazione di parte, sono giuridicamente conosciute dal dichiarante, al quale viene peraltro rilasciata copia dell'attestazione dell'avvenuta presentazione con gli esiti delle elaborazioni effettuate, e non necessitano quindi di notificazione.
Se l'Ufficio del territorio modifica la rendita entro il termine di dodici mesi, la nuova rendita dovrà essere notificata e sarà efficace dalla data della sua notificazione.
Solamente nell'ipotesi in cui il contribuente, a conoscenza della rendita o al quale la stessa sia stata ritualmente notificata, continui a versare l'imposta calcolata sulla base di una rendita diversa da quella attribuita, potranno essere legittimamente richiesti la differenza di imposta dovuta, le sanzioni e gli interessi calcolati sull'importo non versato, solo però a decorrere dalla data della presentazione della denuncia di nuova costruzione o di variazione di immobili preesistenti o dalla data dell'avvenuta notificazione della rendita catastale.
Il collegato disciplina anche l'ipotesi in cui gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali adottati dall'Ufficio del territorio entro il 31 dicembre 1999 siano stati recepiti dall'ente locale in atti impositivi che il 10 dicembre 2000, data di entrata in vigore del collegato stesso, non erano ancora divenuti definitivi.
A questo proposito il Ministero ha precisato che per gli avvisi di liquidazione e di accertamento emessi dall'ente locale nei quali siano stati recepiti gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali affissi all'albo pretorio e che al 10 dicembre 2000 non erano ancora definitivi - in quanto non era ancora decorso il termine di 60 giorni per proporre ricorso avanti alle Commissioni tributarie o il ricorso era pendente innanzi a tali organi - non sono dovuti sanzioni e interessi relativamente al periodo compreso tra la data di attribuzione o modificazione della rendita e quella di scadenza del termine per la presentazione del ricorso avverso l'attribuzione della rendita stessa, termine che è stato prorogato all'8 febbraio 2001.
Nel caso in cui gli atti che abbiano comportato l'attribuzione o la modificazione della rendita siano stati adottati dall'Ufficio del Territorio entro il 31 dicembre 1999, ma non siano stati ancora recepiti in atti impositivi degli enti locali, il comune deve provvedere, entro i termini di decadenza dal potere di esercizio della potestà impositiva, ad emettere gli avvisi di liquidazione o di accertamento, finalizzati al recupero della sola maggiore imposta che risulta dovuta sulla base della rendita attribuita.
Sull'eventuale maggiore imposta non sono computabili nè sanzioni, nè interessi.
Nell'eventualità in cui il contribuente abbia versato il tributo in misura maggiore rispetto a quello che risulta dovuto in base alla rendita attribuita, avrà diritto al rimborso delle somme indebitamente versate, sulle quali devono essere corrisposti gli interessi.
Il collegato stabilisce che gli atti impositivi emessi sulla base delle attribuzioni o modificazioni della rendita costituiscono a tutti gli effetti anche atti di notificazione della rendita.
Tale disposizione è finalizzata a dare ai contribuenti piena conoscenza delle rendite attribuite sotto il vigore delle precedenti, poiché fino al 31 dicembre 1999 le rendite non dovevano essere necessariamente notificate all'interessato, essendo sufficiente la loro affissione all'albo pretorio.
La norma comporta quindi che dalla data di notificazione dell'avviso di liquidazione o dell'avviso di accertamento, redatto sulla base dei dati trasmessi all'ente locale dall'Ufficio del Territorio, decorre il termine di 60 giorni non solo per la presentazione del ricorso contro la determinazione del tributo, ma anche contro la determinazione della rendita.
Il comune, pertanto, deve chiarire al contribuente tale circostanza con l'indicazione negli atti impositivi che avverso gli stessi potrà proporsi ricorso, nei termini sopra indicati, chiamando in giudizio rispettivamente il comune o l'Ufficio del Territorio o anche entrambi, nel caso in cui si voglia contestare sia l'importo richiesto dall'ente impositore a titolo di ICI, sia la rendita attribuita, sulla base della quale è stata determinata l'imposta.

 

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