pizzare

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Artt. 1002 e 1003 del c.c.

Ti consiglio di contattare comunque un avvocato per fare chiarezza sulla situazione.

Ancora auguri per un esito positivo della questione!
 

tylerdurden

Nuovo Iscritto
ho visionato i due articoli da te suggeriti.
mi sapresti indicae dove cita questo diritto alla cauzione o indicarmi un caso dove la cassazione si e pronunciata in favore del nudo proprietario di un immobile?
 

Jrogin

Fondatore
Membro dello Staff
Professionista
con una visura catastale, del costo di pochi euro.
Meglio ancora con una ispezione presso la conservatoria dei registri immobiliari dove sono annotate tutte le iscrizioni e trascrizioni relative ad un dato immobile, tra cui i diritti di proprietà ed usufrutto con gli estremi della loro costituzione.

La mera visura catastale, non è purtroppo probante, tranne che per per il catasto tavolare (credo si chiami così) che mi sembra esistere in Trentino.
Purtroppo è capitato con una certa frequenza che i dati presenti al catasto non risultino correttemente aggiornati per problemi con lo "sfogo" delle pratiche (specialmente in passato, oggi è più difficile)
 

erwan

Membro Assiduo
verissimo, ma allora in quest'ordine:
prima la catastale: se riporta l'usufrutto abbiamo l'informazione che cerchiamo;
altrimenti l'ipotecaria per scoprire se l'usufrutto c'è ma non è stato correttamente volturato

:ok:

(in tempi di crisi bisogna risparmiare fino all'ultimo euro! :risata:
 

pizzare

Nuovo Iscritto
ma li hai letti?

Mi ero sbagliato sui numeri. Si tratta di 1002 e 1003 c.c.!
Te li incollo nella speranza che possa interpretarli.

Art. 1002.
Inventario e garanzia.

L'usufruttuario prende le cose nello stato in cui si trovano.

Egli è tenuto a fare a sue spese l'inventario dei beni, previo avviso al proprietario. Quando l'usufruttuario è dispensato dal fare l'inventario, questo può essere richiesto dal proprietario a sue spese.

L'usufruttuario deve inoltre dare idonea garanzia. Dalla prestazione della garanzia sono dispensati i genitori che hanno l'usufrutto legale sui beni dei loro minori. Sono anche dispensati il venditore e il donante con riserva d'usufrutto; ma, qualora questi cedano l'usufrutto, il cessionario è tenuto a prestare garanzia.

L'usufruttuario non può conseguire il possesso dei beni prima di avere adempiuto agli obblighi su indicati.

Art. 1003.
Mancanza o insufficienza della garanzia.

Se l'usufruttuario non presta la garanzia a cui è tenuto, si osservano le disposizioni seguenti:

gli immobili sono locati o messi sotto amministrazione, salva la facoltà all'usufruttuario di farsi assegnare per propria abitazione una casa compresa nell'usufrutto. L'amministrazione è affidata, con il consenso dell'usufruttuario, al proprietario o altrimenti a un terzo scelto di comune accordo tra proprietario e usufruttuario o, in mancanza di tale accordo, nominato dall'autorità giudiziaria;

il danaro è collocato a interesse;

i titoli al portatore si convertono in nominativi a favore del proprietario con il vincolo dell'usufrutto, ovvero si depositano presso una terza persona, scelta dalle parti o presso un istituto di credito, la cui designazione, in caso di dissenso, è fatta dall'autorità giudiziaria;

le derrate sono vendute e il loro prezzo è parimenti collocato a interesse.

In questi casi appartengono all'usufruttuario gli interessi dei capitali, le rendite, le pigioni e i fitti.

Se si tratta di mobili i quali si deteriorano con l'uso, il proprietario può chiedere che siano venduti e ne sia impiegato il prezzo come quello delle derrate. L'usufruttuario può nondimeno domandare che gli siano lasciati i mobili necessari per il proprio uso.
 

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