A favore di coloro che vendono l’immobile per il quale al momento dell’acquisto hanno fruito dei benefici previsti per la “prima casa” (descritti al capitolo 2), la normativa vigente riconosce un credito d’imposta se entro un anno dalla vendita acquistano un’altra abitazione non di lusso costituente “prima casa”.
Il credito d’imposta spetta ai contribuenti che non sono decaduti dal beneficio “prima casa”, ed è pari all’ammontare dell’imposta di registro, o dell’IVA, corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato. In ogni caso, non può essere superiore all’imposta di registro o all’IVA dovuta in relazione al secondo acquisto.
Il contribuente può utilizzare il credito d’imposta in vari modi:
- in diminuzione dell’imposta di registro dovuta in relazione al nuovo acquisto;
- in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, dovute su atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
- in diminuzione dell’IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentarsi successivamente al nuovo
acquisto, ovvero alla dichiarazione da presentare nell’anno in cui è stato effettuato il riacquisto stesso;
- in compensazione con altri tributi e contributi dovuti in sede di versamenti unitari con il modello
F24 (usando il codice tributo 6602).
Per fruire del credito d’imposta è necessario che il contribuente manifesti la propria volontà con
apposita dichiarazione nell'atto di acquisto del nuovo immobile, specificando se intende o meno utilizzarlo in detrazione dall'imposta di registro dovuta per lo stesso atto.
Se, per errore, la citata dichiarazione è stata omessa, è comunque prevista la possibilità di poter integrare l’atto originario di acquisto con la stessa. In tal caso, non è preclusa la spettanza del credito
d'imposta, sempre che il contribuente sia in possesso della documentazione comprovante l'effettiva
sussistenza dei requisiti.
Vedi pagine 23 e 24 di :
http://www.agenziaentrate.it/wps/wc...ERES&CACHEID=b4d05500426dcec8adebbfc065cef0e8