gorgiagorgia

Nuovo Iscritto
Il credito di imposta per riacquisto prima casa, nel caso sia stato deciso di utilizzarlo per compensare l'IRPEF, deve essere recuperato per intero nella dichiarazione successiva al riacquisto o può essere frazionato in due o più annualità successive? Ovviamente la necessità del frazionamento si pone nel caso che l'IRPEF a debito sia inferiore al credito d'imposta.
Se no, la parte eccedente va perduta? O c'è un modo per recuperarla?
Grazie e ciao a tutti!
 

maidealista

Fondatore
Membro dello Staff
Proprietario Casa
A favore di coloro che vendono l’immobile per il quale al momento dell’acquisto hanno fruito dei benefici previsti per la “prima casa” (descritti al capitolo 2), la normativa vigente riconosce un credito d’imposta se entro un anno dalla vendita acquistano un’altra abitazione non di lusso costituente “prima casa”.
Il credito d’imposta spetta ai contribuenti che non sono decaduti dal beneficio “prima casa”, ed è pari all’ammontare dell’imposta di registro, o dell’IVA, corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato. In ogni caso, non può essere superiore all’imposta di registro o all’IVA dovuta in relazione al secondo acquisto.


Il contribuente può utilizzare il credito d’imposta in vari modi:
- in diminuzione dell’imposta di registro dovuta in relazione al nuovo acquisto;
- in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, dovute su atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
- in diminuzione dell’IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentarsi successivamente al nuovo
acquisto, ovvero alla dichiarazione da presentare nell’anno in cui è stato effettuato il riacquisto stesso;
- in compensazione con altri tributi e contributi dovuti in sede di versamenti unitari con il modello
F24 (usando il codice tributo 6602).
Per fruire del credito d’imposta è necessario che il contribuente manifesti la propria volontà con
apposita dichiarazione nell'atto di acquisto del nuovo immobile, specificando se intende o meno utilizzarlo in detrazione dall'imposta di registro dovuta per lo stesso atto.
Se, per errore, la citata dichiarazione è stata omessa, è comunque prevista la possibilità di poter integrare l’atto originario di acquisto con la stessa. In tal caso, non è preclusa la spettanza del credito
d'imposta, sempre che il contribuente sia in possesso della documentazione comprovante l'effettiva
sussistenza dei requisiti.

Vedi pagine 23 e 24 di :
http://www.agenziaentrate.it/wps/wc...ERES&CACHEID=b4d05500426dcec8adebbfc065cef0e8
 

gorgiagorgia

Nuovo Iscritto
Caro Maidealista,
ti ringrazio per la pronta risposta che avevo già potuto leggere sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Il problema da me posto, però, rimane.
Del comma: "- in diminuzione dell’IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentarsi successivamente al nuovo acquisto, ovvero alla dichiarazione da presentare nell’anno in cui è stato effettuato il riacquisto stesso;" qual è la corretta interpretazione? La dichiarazione successiva all'acquisto di cui si parla è solo una oppure, frazionando il credito di imposta, possono essere 2, 3 (ES,: UNICO 2010, UNICO 2011, UNICO 2012 ecc.) ?
Ti ringrazio se vorrai chiarirmi la cosa.

Visto che mi sembri esperto mi permetto di porti anche un altro problema. Considerato che il credito di imposta non può superare l'imposta di registro o l'IVA dovuta per la casa riacquistata, nel caso che al compromesso (ovviamente registrato) si sia pagato lo 0.50% sulla caparra, questo 0.50% non è più recuperabile?
Ti ringrazio di nuovo e ciao!
 

maidealista

Fondatore
Membro dello Staff
Proprietario Casa
La circolare n. 189 del 21/09/1999 dell'Agenzia delle Entrate, al paragrafo 4.4. cita testualmente:

Acquisto prima casa: cosi' i crediti.
D. Il credito d'imposta per l'acquisto della "prima casa" e' collocato tra le detrazioni e puo' essere beneficiato solo fino alla capienza dell'imposta netta.
Ma poiche' la legge afferma che compete nella misura intera, dovrebbe essere consentito il riporto nell'anno successivo della parte eventualmente non utilizzata in un anno d'imposta.
In questo caso, cosa va indicato nel rigo 13 del quadro RN della dichiarazione, l'importo intero del credito oppure solo la parte di cui si beneficia in quell'anno d'imposta?
R. E' stata data ampia possibilita' di utilizzare il credito d'imposta in compensazione di altri versamenti. Tuttavia, se l'imposta risultante a debito dalla dichiarazione ancora non e' sufficiente a consumare l'intero credito, nel rigo RN13 va indicata solo la parte di esso che si utilizza in diminuzione in quella circostanza.
La parte ancora rimanente potra' continuare a essere utilizzata nei versamenti successivi, fino alla completa estinzione del credito.


Sembrerebbe piuttosto chiaro l'argomento, nella prossima dichiarazione potrai inserire l'importo del credito d'imposta non ancora consumato all'atto dell'acquisto dell'ultima abitazione.

Vedi pure la parte finale di :

Agenzia delle Entrate - 5.3 - Quadro B - Redditi dei fabbricati

Credo, con beneficio di inventario, possa essere recuperato anche lo 0,50% della caparra.
:daccordo:
 

gorgiagorgia

Nuovo Iscritto
Sei stato davvero chiarissimo. Per quanto riguarda lo 0.50%, supposto che il credito di imposta da compensare sia 3000,00 € e lo 0.50 ammonti a 1000,00€ ( il tutto interamente pagato rispettivamente al rogito e alla registrazione del preliminare) è tua opinione che si possano compensare tutti e 4000,00 gli euro?
Hai qualche riferimento normativo?
Scusa se torno a disturbarti e grazie ancora per la tua cortesia.
 

scarmi1

Membro Attivo
nella prossima dichiarazione potrai inserire l'importo del credito d'imposta non ancora consumato all'atto dell'acquisto dell'ultima abitazione.

Devo "riesumare" questo vecchi post.... perche' anche a me capita la stessa cosa. O meglio, a mia moglie.
La mia domanda è piu' specifica pero'.

Mia moglie, bontà sua, per quel che guadagna oggi (e domani... e dopodomani....) non riuscirà *mai* a compensare, sul 730, il credito di imposta sulla prima casa che abbiamo comprato lo scorso anno, dopo aver venduto la prima.

Ora la domanda è : esiste un modo, qualsiasi modo, per recuperare quei soldini ? o devo andare avanti in eterno, trascinando di dichiarazione in dichiarazione, il credito di imposta residuo???

Grazie !
 

gorgiagorgia

Nuovo Iscritto
recupero credito di imposta

Perché non hai recuperato il credito di imposta al momento del secondo acquisto?
Forse il primo acquisto era intestato a entrambi i coniugi e il secondo no?
Se vuoi, fammi capire.
Ciao!
 

scarmi1

Membro Attivo
Perché non hai recuperato il credito di imposta al momento del secondo acquisto?

Ci ho "provato"....
Spiego brevemente: sia la prima casa che la seconda sono intestati 50% a entrambi, e tutte e due le case sono state comprate da impresa (nuove, in costruzione).
Il mio credito è stato interamente recuperato sull'IRPEF (mia).
Il credito di mia moglie, no in quanto le ritenute IRPEF da lei subite non erano così "ampie" da consentire una compensazione (visto che, come scrivevo, non guadagna granche').

Posto che posso recuperare il credito, da quel che ho capito, solo compensando con l'IRPEF oppure altre tasse pagabili su F24 (tipo l'IMU, che comunque è poca roba x noi), mi chiedevo se questo rinnovare di anno in anno il credito potesse avere prima o poi fine.... O piu' semplicemente: se c'era qualche metodo per recuperare tutto e subito.

Posto che ovviamente , se domani mia moglie cambia lavoro e guadagna 100.000 euro con 30.000 di ritenute... beh, il credito lo recupero subito :risata: anche se a quel punto, non credo ci sarebbero piu' questi "problemi" :risata::risata:
 

gorgiagorgia

Nuovo Iscritto
Recupero credito d'imposta

Prima di tutto ti riporto parte di quanto leggo sul sito del CAF ACLI. Puoi consultarlo se vuoi; sta il fatto che mi pare molto chiaro.

"Con riferimento, invece, all’IVA, occorre fare riferimento all’imposta indicata nella fattura relativa all’acquisto dell’immobile alienato nonché agli importi indicati nelle fatture relative al pagamento di acconti. Nel caso in cui l’immobile alienato sia stato acquisito mediante appalto, ai fini della determinazione del credito d’imposta, deve essere considerata l’IVA indicata in tutte le fatture emesse dall’appaltatore per la realizzazione dell’immobile.

Per fruire del credito è necessario che il contribuente manifesti la propria volontà, specificando se intende o meno utilizzare lo stesso in detrazione dall’imposta di registro dovuta per lo stipulando atto. L’atto di acquisto dell’immobile dovrà contenere, oltre alle dichiarazioni previste dalla nota IIbis) all’articolo 1 della tariffa, parte prima, del testo unico della imposta di registro, lettere b) e c), l’espressa richiesta del beneficio in argomento e dovrà indicare gli elementi necessari per la determinazione del credito.

Sarà, pertanto, necessario: - indicare gli estremi dell’atto di acquisto dell’immobile sul quale era stata corrisposta l’imposta di registro o l’IVA in misura agevolata nonché l’ammontare della stessa; - nel caso in cui per l’acquisto del suddetto immobile era stata corrisposta l’IVA ridotta in assenza della specifica agevolazione c.d. “prima casa”, rendere la dichiarazione di sussistenza dei requisiti che avrebbero dato diritto a tale agevolazione alla data dell’acquisto medesimo; - nell’ipotesi in cui risulti corrisposta l’IVA sull’immobile alienato, produrre le relative fatture; - indicare gli estremi dell’atto di alienazione dell’immobile.

Il credito non può mai essere chiesto a rimborso, ma può essere utilizzato: in diminuzione dall’imposta di registro dovuta per il nuovo atto di acquisto; in diminuzione, per l’intero importo, dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito; in diminuzione dall’IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto; in compensazione (orizzontale) delle imposte dovute utilizzando il modello F24.
Per effetto dei vincoli posti dalla normativa comunitaria, il credito non può essere utilizzato per compensare l’IVA dovuta in relazione all’acquisto della nuova abitazione.

L’IVA, pertanto, dovrà essere corrisposta al cedente o all’appaltatore per l’intero importo indicato nella fattura relativa alla cessione o alla realizzazione dell’immobile. Il diritto di utilizzare il credito in diminuzione dell’IRPEF dovuta deve essere esercitato, a pena di prescrizione, solo ed esclusivamente in sede di presentazione della prima dichiarazione successiva alla data di acquisto in cui sorge il diritto al credito. Inoltre, nel caso in cui l’imposta risultante a debito dalla dichiarazione non dovesse essere sufficiente a consumare l’intero credito spettante al beneficiario, il residuo potrà essere utilizzato nei
versamenti successivi fino alla completa estinzione del credito stesso.

A parte quel poco che tua moglie potrà recuperare negli anni tramite versamenti dovuti con F24 o altro (mi auguro, per esempio che tu possa ereditare da uno zio d'America un capitale su cui dover pagare le tasse di successione!!!), Partendo dalla supposizione che tua moglie sia lavoratrice dipendente, dovresti sondare la seguente via di uscita.
Tua moglie paga le tasse mese mese , trattenute dal datore di lavoro sulla busta paga. Ovviamente al momento dell'eventuale compilazione del 730 o Unico, salvo che non abbia altri redditi consistenti, non le rimarrà nulla o quasi da compensare. E siccome, come leggi sopra, il credito d'imposta non può essere ottenuto come rimborso... sei del gatto.
Però .....se tua moglie potesse vantare presso il suo datore di lavoro, che figura da sostituto di imposta, il credito in questione, potrebbero determinarsi le seguenti due ipotesi: a) il datore di lavoro non detrae dalla busta paga le imposte dovute, fino a compensazione e il problema sarebbe risolto; oppure b) il datore di lavoro sospende il pagamento delle imposte che sarebbero successivamente pagate in fase di di compilazione del 730/Unico con le detrazioni spettanti.

Non se quanto ti prospetto sarà possibile, ma resta però il fatto che, in caso contrario, saremmo di fronte ad una gravissima violazione dei vantaggi che la legge garantisce a tutti e non solo a coloro che possono permettersi di pagare le imposte in ritardo per conto loro (Novembre-Agosto) poiché svolgono attività autonome o posseggono altri redditi, cioè, in definitiva, ai più ricchi o a chi già gode di altri vantaggi.
Spero di esserti stato di aiuto. Ma tentare non nuoce.
Ciao!
 

gorgiagorgia

Nuovo Iscritto
Scusa Scarmi1
Dopo il precedente post ho trovato su internet qualcosa che potrebbe interessarti.
Digita su GOOGLE:

credito d'imposta per riacquisto prima casa - Caf contro ag entrate e leggi i vari interventi sull'argomento.
Ciao di nuovo!
 

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